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Titoli trasferiti e imposta sostitutiva D.Lgs. 461/97
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Lettera 
26 agosto 2016 0:00
 
Mia madre, per motivi di comodità ha fatto trasferire i suoi conti correnti ed i suoi depositi titoli (esclusivamente BTP) dalla Banca di Roma e dal Banco di Brescia fino alla Banca di Credito Cooperativo (filiale sotto casa nostra).
Al termine del trasfermiento titoli si è vista addebitare quasi duemila euro con causale D.Lgs. 461/97.
Andando velocemente a scartabellare in Internet ho appreso della tassazione sul capital gain. Il problema è che, se l'avessero avvertita per tempo di un simile esborso, avrebbe desistito.
Conscio che ormai la cosiddetta frittata sia stata fatta, e visto che non trattasi di proventi intascati dalle banche ma di tassazione a beneficio dello Stato (quindi non rimborsabile) chiedo se almeno l'istituto in cui sono stati spostati conti e titoli avrebbe dovuto preventivamente avvisare la cliente, o se valga anche in questo caso la locuzione Ignorantia legis non excusat.

Risposta:
Presumiamo che non sia cambiata, nemmeno in parte, l'intestazione dei titoli.
In tal caso, non è stato addebitato il capital gain ma l'imposta sostitutiva sugli interessi.
Si tratta di un particolare meccanismo di applicazione dell'imposta sostitutiva sugli interessi delle obbligazioni. Oltre che le cedole, colpisce anche il disaggio di emissione, vale a dire la differenza tra prezzo di rimborso e prezzo di emissione. L'articolo 3, comma 5, del Decreto Legislativo 1 aprile 1996 numero 239, nel disciplinare l'applicazione dell'imposta sostitutiva sui redditi di capitale, prevede l'addebito della stessa in ogni caso, anche quando i titoli non sono venduti ma semplicemente trasferiti. Spetta poi all'intermediario presso il quale le obbligazioni sono spostate, una volta verificato che l'intestazione è rimasta esattamente la stessa, procedere all'accredito del medesimo importo al cliente. In questa maniera l'imposta viene effettivamente pagata solo in caso di cessione, sia che questa avvenga sul mercato sia che avvenga sotto altra forma, quale appunto il trasferimento mediante modifica all'intestazione delle obbligazioni. Questo meccanismo viene attuato in virtù dell'adozione del "conto unico" fiscale sul quale sono iscritte le movimentazioni contabili afferenti l'imposta da parte di tutti gli intermediari che intervengono nella circolazione dei titoli.
Se, invece, il trasferimento è avvenuto presso rapporti non identicamente intestati, oltre l'imposta sugli interessi è stato applicato anche il capital gain. Ma non crediamo sia questo il caso, anche perché avrebbe a quel punto visto due voci di addebito e non una soltanto.
La cliente andava avvertita, anche perché questi addebiti possono ad esempio portare il conto corrente in rosso. Se vi sono stati danni del genere, possono essere reclamati.
 
 
 
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