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Strada privata e strada pubblica: una risposta del Comune di Molfetta inviataci per conoscenza
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Lettera 
3 marzo 2009 0:00
 
MUNICIPIO DI MOLFETTA
Codice postale 70056
Tel. 0803971014 Fax 0803973290
UFFICIO Nucleo segnaletica (esposti cittadini)
SETTORE SICUREZZA
Oggetto: Richiesta rideterminazione segnaletica stradale in Via Deledda
Sig. xxxxx
In relazione alla Sua richiesta,trasmessa via e-mail all'URP e pervenuta a questo Comando per competenza, riguardante l'eliminazione della segnaletica in
Via Deledda, indicante "Area privata" questo Comando ha esperito un sopralluogo
nella strada indicata rilevando quanto da Lei esposto.
Ai fini del migliore intendimento e' necessario comprendere se gli edifici, prospicienti la strada denominata Via Deledda, fanno parte del supercondominio "le verande".
Questa precisazione deriva da una precedente richiesta fatta dall'amministratore del su menzionato supercondominio, riguardo la possibilita' di apporre la segnaletica nell'area privata di pertinenza del supercondominio al quale fu trasmesso quanto segue:
L'art. 1 del Dec.Leg. 30 aprile 1992 n.285 limita l'applicabilita' delle norme in esso, contenute alla circolazione sulle strade ed all'art. 2 definisce il concetto di strada come area di uso pubblico destinata alla circolazione dei pedoni, dei veicoli e degli animali.
L'art.1 della legge 990/69 introdusse l'istituto dell'assicurazione obbligatoria per i veicoli in circolazione su aree di uso pubblico o aree a queste equiparate, precisando questa definizione all'art 2 comma 2 del regolamento d'esecuzione dove si argomentava che "sono equiparate alle strade di uso pubblico tutte le aree di proprieta' pubblica o private aperte alla circolazione del pubblico."
La giurisprudenza e' stata sempre improntata a questa definizione, affermando che, ai fini dell'applicazione delle sanzioni inerenti all'inosservanza delle norme che regolano la circolazione, si deve far riferimento non tanto al concetto di proprieta' della strada, ma alla sua destinazione.
Si puo' aggiungere che per destinazione si intende quella che il soggetto con un atto di volonta', implicito od esplicito, ha inteso dare all'aarea di sua proprieta'.
Un'area (concetto piu' generale rispetto a quello di strada privata), aperta alla libera circolazione di un numero indeterminato ed indiscriminato di persone, viene equiparata ad area pubblica. E' altresi' vero che quando la circolazione all'interno di tali aree e' consentita a particolari categorie di utenti, autorizzate ed individuate dal proprietario dell'area, non si puo' parlare di area pubblica (Si pensi ad un piazzale di uno stabilimento, o all'esercizio che mette a disposizione il parcheggio esclusivamente dei clienti. Tale volonta' deve essere esplicita e facilmente percepibile da parte di chi intenda accedere all'area che, in tale ipotesi, si deve intendere privata).
In tutti i casi, la pubblicita' o meno dell'area deve essere palese e deducibile o dalle caratteristiche del luogo o da opportune strutture atte a limitarne l'accesso (cancelli transenne, cartelli,iscrizioni sulla sede stradale etc.).
La stessa giurisprudenza espressa dalla Cassazione Penale riconosce, ad esempio natura di carattere privato alle piazzole di distributore di carburante, anche se su di esse si svolge il passaggio di utenti in numero elevato, in quanto si configura un transito uti singuli e non uti cives.
A detta dello scrivente, l'interpretazione che piu' si attaglia alla distinzione de quo, e' quella che si evince dalla sentenza del Trib. Civ. di Milano sez. IV del 10 marzo 1986, secondo la quale un'area di uso privato puo' considerarsi di uso pubblico se aperta al transito di veicoli, pedoni, animali, senza alcuna limitazione in ordine al numero o al fine per cui sia consentito l'ingresso.
Tutto cio' premesso, qualora l'area assume le caratteristiche prima citate si puo' prevedere la legittimazione di quanto all'interno regolamentato e prevedere l' applicazione delle disposizioni di cui al Dec. Leg. 30 aprile 1992 n.285 (Nuovo codice della Strada), diversamente sono, pure, applicabili i criteri previsti nelle norme di comportamento del codice della Strada, ma cio' solo ai fini di un eventuale determinazione in ordine alla responsabilita' civile e/o penale.
Il sopralluogo ha evidenziato la presenza di segnaletica non supportata da una ordinanza sindacale che la conditio sine qua non, per la legittimita' della stessa, anche se si trattasse di area privata ancorche' aperta al pubblico, ergo illegittima.
Tuttavia questo Comando eseguira' delle indagini presso il Settore LL.PP. Ufficio Strade, alla quale la presente e' trasmessa per conoscenza, al fine di conoscere l'attuale destinazione e/o proprieta' della strada denominata Via Deledda e il limite tra il tratto pubblico e quello privato.
Appreso cio' si provvedera' ad emettere giusta ordinanza di regolamentazione del tratto di strada pubblico, sollecitando, da ora a trasmettere istanza di regolamentazione del tratto di area privata.
Questo Comando rimane a disposizione per ogni ulteriore=20
chiarimento.
Visto.
Il Responsabile del Comando di P.M.
Il responsabile del procedimento
Dott. Cap. Gadaleta M. Giuseppe M.llo de Robertis C.


Risposta:
La ringraziamo della lettera che ci ha inviato per conoscenza e che pubblichiamo su Cara Aduc.
 
 
 
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