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scarpe FENDI
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Lettera 
23 luglio 2016 0:00
 
Spett.le
Associazione Consumatori ADUC FIRENZE
E p.c. Azienda FENDI '[email protected]'
Boutique Gente Roma [email protected]
Scarpa artigianale Fendi
Spett.le Associazione
Quale Vs. iscritto mi permetto raccontare quanto mi è successo con l’Azienda Fendi in indirizzo in merito all’acquisto di una scarpa artigianale.Circa un anno e mezzo fa, in occasione di un mio viaggio a Roma, in una vetrina della Boutique Gente ho visto una scarpa che ha attirato subito la mia attenzione. Sono entrato nel negozio e, nonostante il prezzo (€ 395),l’ho acquistata. Trattandosi di una scarpa di un certo livello, sino ad oggi l’ho utilizzata solo due volte. In data 9 giugno scorso la stavo utilizzando per la terza volta quando mi sono accorto che la para di una delle due si era rovinata. Trattandosi di un prodotto Fendi non mi sono preoccupato più di tanto: ho scattato delle foto e le ho inviate all’Azienda produttrice, certo del loro interessamento per la riparazione del difetto. Dopo qualche giorno tramite e-mail mi viene chiesto dove ho comprato il prodotto e l’eventuale prova di acquisto. Riferisco prontamente il luogo di acquisto e per quanto la prova non più in mio possesso, faccio notare che sotto la scarpa è chiaramente visibile il prezzo di acquisto circostanza questa che sta a dimostrare il pochissimo utilizzo delle scarpe per cui l’anomalia riscontrata non può e non deve essere imputata all’eccessivo uso ma sicuramente ad un difetto di produzione. A questo punto la Fendi, facendo orecchio da mercante, mi invita a portare la scarpa con la prova di acquisto presso una loro boutique a Roma per il riscontro del difetto. Per telefono ribadisco che io abito a Catanzaro distante da Roma circa 450 km per cui sarebbe forse loro compito ritirare le scarpe e farle riparare. Alla resistenza dell’intelocutrice, peraltro non italiana a tutto discapito del dialogo, pavento una segnalazione a codesta Associazione. Di fronte a tale ipotesi tutto cambia e mi si promette delle novità al riguardo. Considerato che a tutt’oggi non mi sono pervenute istruzioni circa il ritiro e la riparazione delle scarpe ho ritenuto opportuno portare a conoscenza di codesta Spett.le Associazione l’accaduto con preghiera di consigliarmi, come di consueto, sul prosieguo della pratica a tutela dei miei diritti di consumatore. In tale attesa ringrazio e porgo distinti saluti.
Antonio, da Catanzaro (CZ)

Risposta:
Qui la nostra scheda pratica sulla garanzia legale:
http://sosonline.aduc.it/scheda/garanzia+dei+prodotti+due+anni+carico+venditore_14358.php
Quindi, visto il tempo passato, se il commerciante non e' concorde che si tratti di un vizio di produzione, spetta a lei dimostrarlo (la legge stabilisce che questa dimostrazione spetta al commerciante solo se il difetto viene evidenziato entro i primi sei mesi dall'acquisto.
Per il fatto della lontananza e la consegna delle scarpe, sempre la legge stabilisce che il tutto debba avvenire col metodo e nel luogo in cui si e' svolto l'acquisto. Quindi, nel suo caso, nel negozio (diverso, per esempio, se avesse fatto l'acquisto per corrispondenza)... ovviamente tranne accordi diversi tra le parti.
 
 
 
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