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Ricorso in cassazione
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Lettera 
15 novembre 2010 0:00
 
In data 15.06.1995, sono stato citato in giudizio, in solido con mia moglie, da una Ditta di materiale edile, con l’accusa di inadempienza contrattuale, avendo rifiutato di acquistare la merce annotata in due documenti, da me controfirmati ma intestati a mia moglie, causa il mancato rispetto dei termini di consegna e dei prezzi concordati, nonchè per l’indicazione di misure, riferite alla vasca idromassaggio, non rispondenti alla realtà.
Nel giudizio di primo grado (sentenza depositata il 13.02.2006 dopo circa 11 anni), il Giudice ha respinto ogni domanda formulata dalla parte attrice, sottolineando, in particolare, la mancanza di alcun obbligo contrattuale gravante su mia moglie, dal momento che i due documenti di acquisto sono stati sottoscritti da me soltanto, e nessuna rilevanza ha il fatto che la stessa abbia svolto la trattativa di acquisto presso la sede della Ditta. Per quanto concerne la mia posizione, secondo il Giudice, è evidente che intendevo impegnarmi contrattualmente per l’acquisto del materiale, tuttavia i due documenti non appaiono idonei a costituire adeguato supporto alla realizzazione di un rapporto contrattuale, stante da un lato l’indeterminatezza di alcuni elementi costituenti l’oggetto del contratto (vi sono infatti numerose correzioni, cancellazioni ed aggiunte, effettuate dalla parte attrice dopo la sottoscrizione), e dall’altro la mancanza di corrispondenza fra l’effettivo sottoscrittore (io stesso) ed il nominativo indicato come tale (mia moglie). In conclusione, la suddetta documentazione non consente di identificare con sufficiente grado di precisione l’esatto contenuto del materiale concordato, i tempi di consegna, l’ammontare del prezzo pattuito e ancor più l’identificazione del compratore. La domanda veniva quindi rigettata e le spese compensate.
La Ditta presentava appello alla sentenza di cui sopra.
La Corte d’Appello, il 22.06.2010 ha ribaltato la sentenza di primo grado specificando che la trattativa è stata condotta insieme da me e da mia moglie e che non v’era alcuna esigenza che entrambi apponessimo la nostra firma in calce ai documenti. Ne discende che, secondo i Giudici della Corte d’Appello, anche mia moglie è rimasta impegnata all’adempimento degli obblighi derivanti dal contratto. Per ciò che attiene alla dedotta (e ritenuta dal tribunale) difformità tra differenti versioni delle medesime scritture ed all’indeterminatezza di alcuni dei beni compravenduti, va ricordato che la nullità del contratto può essere fatta valere in ogni tempo. Nel merito, deve tuttavia rilevarsi che nel presente grado non risultano altro che i documenti versati dall’appellante, il fascicolo di parte degli appellati contenendo esclusivamente gli atti defensionali d’appello, cosicchè non è possibile verificare la presenza di alcuna difformità.
La Corte d’Appello condanna me e mia moglie in solido al pagamento della somma richiesta dalla Ditta e a rifondere le spese di giudizio per il primo grado e per l’appello.
Giulio, da Massa

Risposta:
non ci fa una domanda e, comunque, potremmo solo dirle di valutare con un legale per un ricorso in Cassazione.
 
 
 
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