testata ADUC
Recesso Sky- conteggio dei 30 gg
Scarica e stampa il PDF
Lettera 
29 settembre 2012 0:00
 
Salve, ho inviato una raccomandata a/r per recesso anticipato il 25 nov. 2011, secondo le mie intenzioni il servizio Sky doveva concludersi a fine dicembre, invece Sky pretende il pagamento anche del mese di gennaio 2012 perché hanno “lavorato” la raccomandata solo il 5 dicembre e dal call center fanno sapere che per loro è valida la data di ricezione/lavorazione, non di invio della raccomandata; sul sito delle Poste risulta consegnata il 1 dicembre, si rientrerebbe comunque nei 30 gg come da contratto, ma, ho letto su vari siti che Sky ritira la posta in casella sempre nei primi giorni del mese, come nel mio caso, in modo da vessare i consumatori con la scusa della data di ricezione per richiedere anche il mese successivo. Da dove si evince che bisogna pagare sino al mese successivo alla data di ricezione della raccomandata? In base a quale Art. di legge? ho sempre saputo che è valida la data di invio della raccomandata. Al momento ho collezionato n. 3 lettere di diffida da parte di una società di recupero crediti con minacce di azioni legali. Dalla stessa società ho ricevuto anche una telefonata -su cellulare - e l’interlocutore mi dava ragione riguardo la validità della data di invio della racc. e non sapeva quale art. del contratto Sky enuncia che è valida la data di ricezione della racc. (è riportato solo del preavviso di 30 gg, ma quando inizia il conteggio?). Possibile che un consumatore per 40 € è costretto a rivolgersi ad un avvocato? Ho inviato al Corecom Lazio una segnalazione per la conciliazione ma ancora non ho ricevuto risposte.
Grazie
Enzo, da Fiumicino (RM)

Risposta:
l'avvocato non serve anche perche' i 30gg vanno effettivamente conteggiati dalla data di ricezione della raccomandata da parte del gestore.
Legga l'art 5 della delibera AGcom, riportata sulla ns scheda http://sosonline.aduc.it/scheda/telefonia+internet+tv+pagamento+regole+diritto_11332.php
Sulle "diffide" delle agenzie recupero crediti, giunte per posta ordinaria, come pure dei solleciti telefonici o email, puo' ignorarli tranquillamente.
 
 
 
ADUC - Associazione Utenti e Consumatori APS