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Notifica oltre 150 gg. ex art. 201 cds
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Lettera 
1 ottobre 2010 0:00
 
Spett.le Aduc
sono un vs attento lettore nonche' sostenitore. Con la presente sono a richiedere un vs. consiglio. A seguito di una contravvenzione al cds (velox) non contestata nell'immediatezza, ho ricevuto notificazione del spv tre gg. dopo oltre il termine dei 150 gg. previsti dall'art.201 cds.(153 gg.)
Trattasi di prima e unica notifica, senza precedenti avvisi di deposito, problemi di giacenza o altro. Si e' trattato di un evidente ovvero deliberato ritardo nella notificazione. Ho proposto ricorso al Prefetto di Pescara. Quest'ultimo ha rigettato il ricorso appellandosi ad una circolare ministeriale che avrebbe recepito la sentenza della Corte di Costituzionale n.477 del 26/11/2002 che intende la notifica perfezionata al momento della consegna del verbale al servizio postale deputato alla notifica. A questo punto ho proposto ricorso a GdP di Pescara, sulla base delle pronunce piu' recenti della Corte di Cassazione che indica la notifica nei 150 gg. previsti dall'art.201 del cds come termine perentorio, posto quale adempimento amm.vo che in questa fase non puo' che essere considerato termine processuale. La Cassazione nella sentenza 13970/04 si riferisce ai termini processuali nel momento in cui precisa “a
seguito della dichiarazione di incostituzionalità del comma 1 dell’art 201 C.d S, nella parte in cui, in caso di identificazione del trasgressore successiva alla violazione, la norma stabiliva che il termine di 150 gg per la notifica della contestazione decorresse dall’avvenuta identificazione, anziché da quella in cui risultava nei pubblici registri l’intestazione del veicolo o le altre qualifiche del soggetto responsabile, l’identificazione del trasgressore non è più rimessa alla discrezionalità della P.A e non può più coincidere con la
materiale redazione dell’atto. Principio questo ripreso in piu' ripreso dai Giudici di merito, significativa la sentenza del tribunale di Roma sez XII 15.1.2008, che ha riformato la sentenza del gdp che aveva ritenuto valida una notificazione avvenuta il 153' gg. specificando che la data deve ritenersi valida solo per il soggetto che effettua la notificazione e non per il destinatario della stessa. L'amministrazione deve fare necessariamente pervenire il verbale entro il termine di 150 gg. Nonostante tutto il GdP di Pescara ha rigettato il ricorso de quo. Come e' possibile una simile discrepanza interpretativa della Legge. Aspetto ancor piu' singolare se si considera che un caso identico al mio e' stato interpretato dal GdP di Lugo di Ravenna in modo opposto rispetto al GdP di Pescara. LA LEGGE NON DOVREBBE ESSERE UGUALE PER TUTTI.... e io aggiungo e UGUALE IN TUTTA ITALIA?????
Come posso muovermi per far valere i miei diritti. Allo stato attuale, dopo la sentenza del GdP di Pescara che ha rigettato il mio ricorso che iniziative posso adottare??? Vi ringrazio anticipatamente del Vs tempo e restando in attesa di riscontro alla presente saluto cordialmente
Giuseppe, da Lugo (RA)

Risposta:
se ancora in tempo, con l'assistenza di un legale puo' appellare la sentenza.
 
 
 
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