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Italia-programmi
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Lettera 
31 marzo 2012 0:00
 
io sottoscritta intestataria della fattura n° f933060 inviata in via serro puntale 40 spadafora (ME),con la presente email Vi invito e diffido a non inviarmi alcuna richiesta di pagamento, poiché nessun valido contratto si è mai concluso con Voi e nessun abbonamento può ritenersi sussistente, per le motivazioni già espresse dall'Antitrust (cui mi riporto), e Vi invito e diffido a cancellare qualsiasi dato personale riferito, anche indirettamente, al sottoscritto, ai sensi del d.lgs. 196/03.
Inoltre, provvederò a segnalare la Vs. condotta all'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato sia per la Vs. palese violazione del provvedimento emanato dalla medesima Autorità il 25 agosto 2011 sia per la pratica commerciale scorretta e aggressiva che ritengo sia stata posta in essere nei miei confronti.
L’AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO NELLA SUA ADUNANZA del 25 agosto 2011;
SENTITO il Relatore Dottor Salvatore Rebecchini;
VISTO il Titolo III del Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206, recante
“Codice del Consumo”, come modificato dal Decreto Legislativo 2 agosto
2007, n. 146 (di seguito, Codice del Consumo);
VISTO il “Regolamento sulle procedure istruttorie in materia di pratiche
commerciali scorrette”, adottato con delibera dell’Autorità del 15 novembre
2007, pubblicata nella G.U. n. 283 del 5 dicembre 2007, ed entrato in vigore
il 6 dicembre 2007 (di seguito, Regolamento);
VISTI gli atti del procedimento;
VISTA la comunicazione di avvio del procedimento PS/7444 del 15 luglio
2011, volto a verificare l’esistenza di pratiche commerciali scorrette in
violazione degli articoli 20, 22, 24 e 25 del Codice del Consumo, poste in
essere da Estesa Limited (Gateway 2478 Rue de la Perle Providence Mahe
Republic of Seychelles);
CONSIDERATO quanto segue:
I. FATTO
1. Dal mese di giugno 2011 ad oggi sono pervenute numerose segnalazioni,
da parte di consumatori e loro associazioni, anche tramite la Direzione
Contact Center dell’Autorità, concernenti il comportamento posto in essere
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dalla società Estesa Limited Global Gateway 2478 Rue de la Perle
Providence Mahe Republic of Seychelles (di seguito, anche Estesa), nella
sua qualità di professionista titolare del sito internet www.italiaprogrammi.
net, consistente nell’indurre i consumatori a sottoscrivere, a loro
insaputa, un abbonamento biennale, per un importo di 96 euro all’anno da
corrispondere in via anticipata a fronte di richieste, da parte degli stessi
consumatori, di programmi e applicazioni di largo uso per personal
computer (in larga parte antivirus Avira) da scaricare gratuitamente dalla
rete.
A fronte di ricerche per software gratuiti sul motore di ricerca Google i
consumatori si sarebbero ritrovati, talora direttamente, talora tramite
passaggi su siti ponte, nella homepage del sito sopra indicato ove sono
invitati a seguire un percorso che tramite più link denominati “SCARICALO
SUBITO!” porta ad una pagina di registrazione in cui si legge “Si prega di
compilare tutti i campi modulo completamente: Registrati ora e scarica”.
Subito sotto, al centro della pagina si legge: Crea il tuo account ed ancora
sotto al centro della pagina vi è un form per inserire i dati online.
L’indicazione dell’onerosità è indicata, nella pagina di registrazione, in
caratteri molto piccoli sulla destra dello schermo e poco visibili essendo in
colore grigio chiaro su fondo bianco, nonché all’interno delle Condizioni
Generali di Vendita (al paragrafo 7), che il consumatore è invitato a spuntare
in fondo al form di registrazione e che sono indicate con il solo acronimo
CGV cui corrisponde un link. Infine, in fondo al form vi è un ulteriore link da
selezionare denominato “Registrati ora (sic) e scarica”. Nessun pagamento è
richiesto online al momento della sottoscrizione.
Una volta inseriti i propri dati, i consumatori si sarebbero trovati ad aver
inconsapevolmente sottoscritto un contratto con la società Estesa Limited
con sede in Seychelles la quale, dopo la decorrenza del termine di dieci
giorni per l’esercizio del diritto di recesso, senza che il consumatore avesse
ricevuto (via e-mail o per corrispondenza) alcuna conferma del
perfezionamento del contratto stesso, avrebbe inviato all’indirizzo indicato in
sede di registrazione il sollecito di pagamento dell’importo di 96 euro, da
corrispondere con bonifico bancario ad essa intestato. Nel messaggio e-mail
di sollecito si legge: “Il mancato rispetto del termine indicato nel presente
avviso di pagamento comporta, come da Decreto Legislativo 231/2002,
l’obbligo al pagamento di interessi moratori. Rientrano in questi ultimi in
particolare le ulteriori spese per azioni legali (per esempio altri solleciti, il 3 ricorso ad uno studio legale per la riscossione o l’avvio di una procedura
giuridica)”.
Sulla base delle informazioni acquisite in atti, il 15 luglio 2011 via e-mail e il 18 luglio 2011 con pubblicazione della comunicazione di avvio sul
Bollettino Settimanale dell’Autorità Garante della Concorrenza e del
Mercato, è stato avviato il procedimento istruttorio PS/7444, ai sensi dell’art.
27, comma 3, del Codice del Consumo, nonché ai sensi dell’art. 6 del
Regolamento, al fine di verificare l’esistenza di pratiche commerciali
scorrette in violazione degli articoli 20, 22, 24 e 25 del Codice del Consumo.
Parte del procedimento, in qualità di professionista, è Estesa Limited Global
Gateway 2478 Rue de la Perle Providence Mahe Republic of Seychelles.
Contestualmente alla comunicazione di avvio del procedimento, le parti sono
state invitate, ai sensi dell’art. 9, comma 2 del Regolamento, a presentare
memorie scritte e documenti entro 10 giorni dal suo ricevimento, al fine della
valutazione dei presupposti per la sospensione provvisoria delle pratiche, ai
sensi dell’art. 27, comma 3, del Codice del Consumo.
Il 1° agosto 2011 un consumatore ha trasmesso una e-mail ricevuta il giorno
stesso da Estesa Limited dall’oggetto “Ultimo sollecito prima della consegna
al recupero crediti” in cui la società, a distanza di due mesi dalla prima
richiesta di pagamento, afferma: “Con la presente La preghiamo per l'ultima
volta di effettuare il pagamento integrale dell'ammontare sotto indicato
entro il [omissis] sul conto corrente indicato.
Cifre non ancora pervenute:
Ammontare del credito: 96,00
Commissioni di sollecito: 8,50
Ammontare totale: EUR 104,50
[omissis]
Dopo questo termine di pagamento ci vedremo purtroppo costretti di
passare la documentazione al nostro ufficio di recupero crediti. Per evitare
delle spese alte di recupero, per avvocato, tribunale e processo, La
preghiamo di prendere quest'obbligo di pagamento sul serio [omissis]”.
In sintesi, i comportamenti oggetto di contestazione come “pratiche
commerciali” consistono in due fattispecie distinte:
a) Assume profili di ingannevolezza, in particolare, il comportamento
del professionista, sopra descritto, in quanto i consumatori, attraverso la
grafica del sito e le modalità di ricerca con cui arrivano sullo stesso,
sarebbero indotti a ritenere, contrariamente al vero, che la fruizione dei
software avvenga senza spese. Ciò in quanto i soggetti interessati da una
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ricerca di software gratuiti, arriverebbero ad una pagina del sito (www.italiaprogrammi.
net) nella quale l’indicazione della reale natura del servizio (cioè
un abbonamento a titolo oneroso per 24 mesi) sarebbe riportata con evidenza
grafica poco percettibile.
b) Appaiono, inoltre, connotate da profili di aggressività, in violazione
degli artt. 24 e 25 del Codice del Consumo, le condotte di Estesa Ltd
consistenti nel sollecitare il pagamento dell’abbonamento annuale
prefigurando al consumatore ingenti oneri aggiuntivi – anche connessi ad
azioni legali - non previamente quantificati, né quantificabili, con il chiaro
intento di indurlo ad un tempestivo pagamento della somma richiesta e la
condotta di ostacolo all’esercizio del diritto di recesso esercitato nei tempi e
nei modi previsti dalle condizioni contrattuali presenti sul sito www.italiaprogrammi.
net, ivi inclusa la diffusione di informazioni non veritiere ai
consumatori circa una asserita collaborazione del professionista con
l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.
II. MEMORIE DELLE PARTI
A seguito della comunicazione di avvio del procedimento del 15 luglio 2011,
con riferimento al procedimento cautelare, non sono state prodotte memorie
difensive da parte di Estesa Limited.
III. VALUTAZIONI
Sotto il profilo del fumus boni iuris, gli elementi sopra descritti inducono a
ritenere sussistenti prima facie le pratiche commerciali descritte, in
violazione degli artt. 20, 22, 24 e 25 del Codice del Consumo, in quanto
relativa alla pratica sub a) le modalità di accesso al sito rispetto alle ricerche
effettuate dai consumatori, la mancanza di chiarezza dello stesso sito rispetto
alla natura del servizio offerto, la mancanza di chiarezza successivamente
alla compilazione del form e nei 10 giorni successivi, utili per esercitare il
diritto di recesso fanno sì, come del resto già accertato con provvedimento
n. 21773 del 3 novembre 2010 Easydownload/attivazione non richiesta, che i
consumatori si trovino, loro malgrado, vincolati da un “abbonamento
biennale” che non erano neppure consapevoli di aver sottoscritto.
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Riguardo poi alla pratica sub b) gli strumenti di pressione utilizzati da Estesa
nel minacciare l’eventualità di ulteriori ingenti spese per il recupero del
credito in caso di mancato pagamento, computando, comunque, a titolo di
spese di sollecito 8,50 euro dopo due mesi dalla prima richiesta di
pagamento, e nell’ostacolare il diritto di recesso legittimamente esercitato,
finiscono con il creare una situazione di notevole pressione psicologica
anche nei confronti di persone che, pur consce di non aver volontariamente
sottoscritto alcun contratto o di volerne recedere, non vogliono rischiare di
trovarsi a sopportare esborsi di ingente e non quantificabile importo e sono
indotti a pagare pur di far cessare le pressanti e crescenti rivendicazioni
economiche del professionista.
Sotto il profilo del periculum in mora, vale osservare che le condotte sopra
descritte, consistenti in informazioni ingannevoli in ordine alla
gratuità/onerosità del servizio offerto, nell’ostacolo al diritto di recesso e
nell’insistenza con cui, a decorrere dai dieci giorni utili per l’esercizio del
diritto di recesso, i consumatori vengono insistentemente richiesti di pagare
il costo annuale anticipato del primo anno di abbonamento (96 euro in una
prima fase e 104,50 dopo due mesi dalla prima richiesta) con minaccia di
azione legale per il recupero giudiziale del credito ed eventuali ulteriori
spese connesse, sono caratterizzate da un elevato grado di offensività in
quanto invogliano il consumatore a riempire la scheda di registrazione
lasciandogli credere che si tratti di un servizio gratuito e, poi, perseguono
una strategia di insistenza e pressione psicologica per indurlo al pagamento.
RITENUTO, pertanto, che dall’esame degli atti del procedimento emergono
elementi tali da avvalorare la necessità di provvedere con particolare urgenza
al fine di impedire che le pratiche commerciali sopra descritte, consistenti in
informazioni ingannevoli sulla natura del servizio e da aggressività per
indurre i consumatori al pagamento, continuino ad essere poste in essere
nelle more del procedimento di merito;
DISPONE
ai sensi dell’art. 27, comma 3, del Codice del Consumo e dell’art. 9, comma
1, del Regolamento, che la società Estesa Limited:
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a) sospenda ogni attività diretta a pubblicizzare su Google Adwords o su
altri strumenti di pubblicità online, in via diretta o indirettamente tramite siti
ponte, la fruizione gratuita di software scaricabili dal sito www.italiaprogrammi.
net e renda chiaro sul sito stesso che si tratta di un servizio a
pagamento; cessi ogni attività di sollecito del pagamento del presunto
abbonamento annuale nei confronti di quei consumatori che hanno reso noto
alla società di non aver mai voluto sottoscrivere un abbonamento non
essendosi neppure resi conto della natura onerosa del servizio offerto;
b) comunichi all’Autorità l’avvenuta esecuzione del presente provvedimento
di sospensione e le relative modalità entro 10 giorni dal ricevimento del
presente provvedimento, inviando una relazione dettagliata nella quale
vengano illustrate le misure adottate.
Ai sensi dell’art. 27, comma 12, del Codice del Consumo, in caso di
inottemperanza alla presente delibera l’Autorità applica la sanzione
amministrativa pecuniaria da 10.000 a 150.000 euro. Nei casi di reiterata
inottemperanza l'Autorità può disporre la sospensione dell'attività di impresa
per un periodo non superiore a trenta giorni.
Il presente provvedimento verrà comunicato ai soggetti interessati e
pubblicato nel Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del
Mercato.
Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso al TAR del
Lazio, ai sensi dell’art. 135, comma 1, lettera b), del Codice del processo
amministrativo (Decreto Legislativo 2 luglio 2010, n. 104), entro sessanta
giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero può
essere proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi
dell’articolo 8, comma 2, del Decreto del Presidente della Repubblica 24
novembre 1971, n. 1199, entro il termine di centoventi giorni dalla data di
comunicazione del provvedimento stesso.
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Si ricorda che, ai sensi dell’art. 9, comma 5, del Regolamento, la presente
decisione di sospensione deve essere immediatamente eseguita a cura del
professionista e che il ricorso avverso il provvedimento di sospensione
dell'Autorità non sospende l'esecuzione dello stesso.
IL SEGRETARIO GENERALE
Luigi Fiorentino
IL PRESIDENTE
Antonio Catricalà
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saluti Antonella


Risposta:
La ringraziamo della lettera che ci ha inviato per conoscenza e che pubblichiamo su Cara Aduc.
 
 
 
ADUC - Associazione Utenti e Consumatori APS