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Impugnare ordinanza commissione tributaria
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Lettera 
7 settembre 2017 0:00
 
A gennaio 2014 proponevo (in proprio, senza assistenza legale) ricorso innanzi alla Commissione Tributaria per il procedimento di impugnazione di un atto emesso dal Comune in relazione ad avviso di accertamento ICI. Contestualmente presentavo istanza di ammissione al gratuito patrocinio. A marzo 2016 la commissione tributaria mi notifica l'invito al pagamento del contributo unificato. Dopo aver chiesto chiarimenti in merito apprendo che a febbraio del 2014 la commissione del patrocinio a spese dello Stato mi informava che la mia istanza difettava di alcuni requisiti essenziali, quali le motivazioni a sostegno del ricorso e i miei eventuali precedenti o pendenze penali. In realtà a me questa comunicazione non era mai pervenuta, nè alla commissione tributaria risultava prova dell'avvenuta consegna. Per questo motivo mi è stata data la possibilità di ripresentare l'istanza di ammissione al gratuito patrocinio, che ho fatto ad aprile 2016.
Nel frattempo a marzo 2017 viene emessa la sentenza a me favorevole.
Ad agosto 2017 mi viene notificata a mezzo pec la non ammissibilità al gratuito patrocinio per non aver dimostrato che le mie pretese non fossero manifestamente infondate. In realtà io ho esposto sommariamente le ragioni del ricorso. Nell'ordinanza da loro emessa pare che non ci sia possibilità di replica. Vorrei avere il vostro parere considerato che avendo vinto il ricorso il problema della fondatezza delle mie pretese non sussiste più. Inoltre apprendo che la risposta alla mia richiesta di ammissione al gratuito patrocinio avrebbe dovuto avvenire entro 10 giorni, in questo caso è avvenuta dopo oltre un anno. In conclusione: questa ordinanza è impugnabile? E se si come?
Grazie
Lidia, da Olbia (OT)

Risposta:
In caso di rigetto dell’istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, l’interessato può impugnare il decreto di rigetto proponendo ricorso, entro venti giorni, davanti al presidente del tribunale o al presidente della corte d’appello ai quali appartiene il magistrato che ha emesso il decreto.
Il ricorso deve essere notificato all’ufficio finanziario che è parte nel relativo processo.
Stante la tempistica da Lei narrata non è più possibile promuovere l'impugnazione.
rileviamo, tuttavia, che la parte soccombente, a norma del nuovo art. 96 cpc, avrebbe dovuto essere condannata non solo al pagamento delle spese di registrazione delle sentenza ma anche alla restituzione degli esborsi sostenuti dal ricorrente.
 
 
 
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