testata ADUC
Diritto di recesso da contratto WallStreet Institute
Scarica e stampa il PDF
Lettera 
10 novembre 2008 0:00
 
Il sottoscritto ha comunicato al WSI Institute e alla finanziaria la volontà di avvalersi del diritto di recesso relativamente al contratto per il corso di lingua inglese Wall Street Institute sottoscritto presso la sede di Roma e la volontà di esercitare legittimamente il diritto di recesso dalla proposta di prestito finalizzato presso CONSUMIT come previsto dagli Artt. 64 e 67 D.Lgs. N. 206/05 del cosiddetto Codice del Consumo. Ho ricordato loro onde evitare eventuali contestazioni circa l'impossibilità di effettuazione del diritto di recesso unilaterale, che l'art. 6 delle condizioni generali previste dal contratto rubricato "Facoltà di recesso", espressamente attribuisce tale facoltà di recesso in base alle disposizioni di legge.??Ebbene, il rinvio alla "Legge" consente agevolmente di ritenere applicabile a questo caso, se non il disposto dell'art. n. 64 D. Lgs. 206/05, quantomeno la disposizione codicistica dell'art. 1373 c.c.. Tale norma infatti consente al contraente, nella fattispecie il sottoscritto, di "recedere dal contratto finché lo stesso non abbia avuto un principio di esecuzione", inoltre "nei contratti ad esecuzione continuata o periodica tale facoltà può essere esercitata anche successivamente" salvo le prestazioni eventualmente eseguite o in corso di esecuzione. ? Per quanto riguarda il contratto con la società finanziaria il recesso del contratto di finanziamento è stato richiesto come previsto dalla normativa vigente che regolamenta i contratti di credito al consumo stipulati presso sedi differenti da quelle delle società finanziarie a cui fanno riferimento. Inoltre il fornitore non ha comunicato al consumatore tutte le condizioni contrattuali,  e non ha fornito su supporto cartaceo o su un altro supporto durevole la proposta di prestito finalizzato, quindi non disponibile e accessibile per il sottoscritto in tempo utile, prima che lo stesso sia vincolato da un contratto a distanza o da un'offerta.  In ogni caso il disposto dall'art.65 comma 3 D.Lgs. N. 206/05 prevede che il termine per l'esercizio del diritto di recesso è di sessanta o di novanta giorni e decorre per i servizi, dal giorno della conclusione del contratto. Il sottoscritto pertanto ha chiesto di esercitare legittimamente la facoltà di recesso prima dell'inizio del suddetto corso, a tutt'oggi non ancora iniziato, e chiede quindi l'immediato annullamento dei contratti in essere con WSI Education S.r.L.  e della proposta di prestito finalizzato con CONSUMIT.     WSI ha risposto alla mia raccomandata: "siamo con la presente a contestarne integralmente il contenuto. La richiesta da Lei avanzata avente ad oggetto il recesso dal contratto in oggetto, non può trovare accoglimento in quanto, nel caso di specie, non è prevista contrattualmente alcuna possibilità di recedere dallo stesso. Sottolineiamo che, le condizioni generali da Lei sottoscritte, in piena aderenza alla normativa vigente, prevedono espressamente che tale facoltà di recesso possa essere esercitata unicamente nel caso in cui il cliente abbia concluso il Contratto in luogo diverso da un centro Wall Street Institute Nel caso di specie, essendo stato il contratto sottoscritto presso il centro WSI di Roma, è di tutta evidenza che tale fattispecie richiamata dalle condizioni generali non si applichi. Pertanto, come si evince dal testo delle condizioni generali, non è prevista contrattualmente alcuna possibilità di recedere dal contratto. Le evidenziamo inoltre che, non essendo contrattualmente prevista la facoltà di recedere, quest'ultima non può essere esercitata anche se il contratto non ha avuto un principio di esecuzione, in quanto tale potere di recesso trova la propria fonte unicamente nell'accordo tra le parti. Sono inoltre da lei state richieste delucidazioni in merito ad un possibile recesso alle quali il nostro incaricato ha risposto che tale facoltà non è prevista, invitandola quindi a non firmare se non sicuro di aver compreso bene". L'aduc come mi consiglia di agire?
Francesco, da Napoli (NA)

Risposta:
quanto scrive la societa' e' vero. Potrebbe solo 'attaccarsi' all'ingannevolezza della clausola di rimando al codice del consumo. Essendo posta su tutti i contratti essa puo' infatti trarre in inganno l'utente. Tale versione, pero', non sarebbe accolta bonariamente da Wsi, pertanto diverra' argomento per i giudici.
Valuti il da farsi, valutando anche la possibilita' di pagare una penale per ottenere una completa liberatoria.
 
 
 
ADUC - Associazione Utenti e Consumatori APS