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Coronavirus, sanzione accessoria dell'obbligo di quarantena
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Lettera 
12 aprile 2020 0:00
 
Salve, vorrei un chiarimento in merito alle sanzioni in materia di coronavirus. Ho letto il vs. articolo riguardante il ricorso. Questo però tiene conto solamente della sanzione prevista dal DPCM nazionale, ultimamente declassata da penale a sanzione amministrativa. Alcune regioni hanno introdotto, con propria ordinanza, la pena accessoria dell'obbligo di quarantena. Ovvero, se si viene beccati in giro senza valido motivo (che può essere banale,es. si fa più di una volta la spesa), oltre alla sanzione pecuniaria, scatta la quarantena obbligatoria di 14 gg. Ciò però pone di fronte ad alcuni interrogativi: è sempre possibile fare ricorso alla multa, entro 30 gg, qualora si ritenga di non essere in torto, ma la quarantena inizia seduta stante dopo l'emissione della multa. Nel caso in cui si vinca il ricorso, come andrebbe a finire con i giorni di quarantena applicati ingiustamente? Di fatto una misura molto simile agli arresti domiciliari, i quali però vengono convalidati da un magistrato. Invece l'obbligo di quarantena viene stabilito seduta stante dall'agente accertatore, che può compiere un errore (potere in mano persino ai vigili urbani). E chi risponde di questo errore dato che l'applicazione è istantanea e non c'è un tempo utile per effettuare ulteriori verifiche come per la sanzione pecuniaria? Paradossalmente si era più tutelati con una denuncia penale... Una misura che sarebbe dovuta solamente per questioni sanitarie, e non sanzionatorie. Es. obbligo di quarantena per chi rientra da un luogo ad alto rischio contagio, è una quarantena preventiva che serve ad evitare di infettare altri. Nel caso invece dell'uscita di casa immotivata, non c'entra nulla, in quanto se si fosse a forte rischio contagio non bisognerebbe uscire di casa per nessun motivo, a prescindere dalla validità o meno. Invece in questo caso la quarantena obbligatoria assume un significato di sanzione, molto simile agli arresti domiciliari, ma apparentemente con tutele addirittura inferiori nel caso in cui il tutto sia applicato in maniera illegittima, per errore o dolo. La misura della quarantena obbligatoria potrebbe essere sospesa, nel caso in cui un eventuale ricorso al TAR lo faccia in tempi brevi...ma nel caso in cui si vada per le lunghe, e si vinca pure, intanto i 14 illegittimi sono trascorsi. Vedasi ordinanza Regione Calabria N. 12 del 20 Marzo 2020. Attendo riscontro e porgo Distinti Saluti
Daniele, dalla provincia di RC

Risposta:
si', anche a nostro avviso è un provvedimento abnorme e chiaramente punitivo, piu' che dettato da ragioni di salute pubblica. Purtroppo, di provvedimenti del genere, anche di più assurdi, ne sono stati emanati a bizzeffe dalle autorità locali e regionali. L'emergenza è purtroppo anche questo...
Non esiste un rimedio tempestivo per far annullare la quarantena prima di doverla effettuare. Né il Tar, né l'Autorità a cui può fare ricorso con scritti difensivi, le daranno un verdetto prima di settimane o mesi. Potrebbe valutare insieme ad un legale l'opportunità di impugnare l'ordinanza al Tar, chiedendone la sospensiva, ma è improbabile che possano decidere prima che la quarantena sia finita. Il rimedio, quindi, potrà essere solo successivo, attraverso una eventuale richiesta di risarcimento del danno (alla Regione?). Per valutarne l'opportunità, dovrà rivolgersi ad un legale di fiducia, per quantificare il danno e per agire in sede giudiziale. Ovviamente il tutto quando riaprirà il comparto giustizia. Ora come ora, non c'è molto che possa fare per evitare la quarantena.
 
 
 
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