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Compenso avvocato
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Lettera 
31 gennaio 2012 0:00
 
In relazione alla Vs. risposta del 29 gennaio u.s. non posso non esprimere la mia sorpresa per i motivi di seguito rappresentati.
Dire che non c'è più l'obbligatorietà del preventivo, sottinteso per il professionista avvocato, è a mio modesto avviso una sciocchezza in quanto prima dell'entrata in vigore del decreto cresci italia il legale non aveva alcun obbligo di rilascio del preventivo, mentre ora, e tenuto conto che sono stati aboliti i tariffari (dunque minimi e massimi) il legale deve per forza di cose rendere noto l'ammontare del suo compenso proprio mediante la stesura di un preventivo.
Infatti l'art. 9 del D.L. 1/2012, comma 3, recita "(...) il compenso è pattuito per iscritto al momento del conferimento dell'incarico al professionista...... In ogni caso la misura del compenso, previamente resa nota al cliente con preventivo scritto deve essere adeguata...".
Inoltre, non mi pare che bisogna aspettare la fase definitiva del tutto, in quanto il decreto legge è efficace e operativo dal momento della sua entrata in vigore, cioè il 25 gennaio. Contrariamente, perchè utilizzare l'istituto del decreto legge se lo stesso non avesse validità fin dal momento della sua pubblicazione.
Per concludere, non ho invece avuto risposta alla mia domanda ca. il momento di perfezionamento del conferimento dell'incarico al professionista (per l'appunto leggasi il mio precedente quesito) e se è utile consegnare, al legale, qualsivoglia documentazione prima che lo stesso abbia quantificato il suo compenso.
Saluti cordiali.
Nadia, da Salzano (VE)

Risposta:
le abbiamo detto di "non correre" troppo perche' l'obbligo del preventivo è molto meno forte di quanto era stato annunciato sui giornali o di quello che lei cita come legge. La norma effettivamente approvata e pubblicata in Gazzetta recita: "Il compenso per le prestazioni professionali e' pattuito al momento del conferimento dell'incarico professionale". Come vede, è sparita l'espressione "per iscritto". Quindi niente obbligo.... a meno che non ne faccia richiesta il cliente. Ma anche in questo caso, l'avvocato affronta solo sanzioni disciplinari, non avendo alcuna incidenza sul rapporto con il cliente il non aver fatto il preventivo scritto. E l'avvocato potrà benissimo difendersi da un procedimento disciplinare presso il suo ordine professionale dicendo di non aver fatto il preventivo scritto perche' non gli e' mai stato chiesto, oppure dicendo che era inutile fare il preventivo perche' non aveva alcuna intenzione di accettare l'incarico. Insomma, le scappatoie sono infinite.
Infine, tenga presente che le cose potranno cambiare ancora fra poche settimane in sede di conversione in legge (cosa estremamente probabile, vista la forte presenza di avvocati in Parlamento).
Infine, il perfezionamento del conferimento dell'incarico c'e' nel momento in cui lei chiede assistenza legale, e l'avvocato accetta di assisterla (puo' essere quindi un contratto scritto, quanto orale... basta l'incontro dei consensi).
Idealmente, ma il Governo non ne ha avuto la forza viste le forti resistenze corporative, il conferimento dovrebbe avvenire in questo modo: l'avvocato fa il preventivo scritto obbligatorio, e il cliente lo accetta sottoscrivendolo.
 
 
 
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