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Adeguamento cassette postali esterne
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Lettera 
4 luglio 2011 0:00
 
Gentile ADUC,
chiedo spiegazioni circa l'applicazione del DM 15/10/2008 sulle condizioni del servizio postale (e/o legge precedente del 2001), in particolare riguardo l'eventuale OBBLIGO DI ADEGUAMENTO delle cassette postali esistenti non conformi (riferimenti e articoli citati in calce).
Vivo in un condominio composto da 84 unità abitative organizzate in due torri di 10/11 piani, corrispondenti a due numeri civici distinti, con un unico accesso alla strada. Le cassette postali sono raggruppate all'INTERNO di ciascuna torre al pianterreno.
Da qualche tempo il postino lascia una circolare con cui le poste richiedono l'adeguamento delle cassette postali non conformi al DM di cui sopra, citando in particolare gli art. 10, *21*, *24*, 25.
Minaccia inoltre verbalmente di non consegnare più la posta in caso di mancato adempimento.
Le cassette non sono "sulla pubblica via o in luogo pubblicamente accessibile" come richiesto dall'art. 21, che tuttavia specifica in seguito requisiti diversi per gli edifici plurifamiliari.
L'adeguamento è particolarmente problematico nel caso specifico perché portare le cassette all'esterno richiederebbe opere murarie e di rifacimento elettrico, con scavo e ripristino della pavimentazione per spostare e ricollegare tutti citofoni. Inoltre la zona è soggetta a frequenti atti di vandalismo e "volantinaggio selvaggio".
CHIEDO QUINDI
- se le cassette descritte siano o meno conformi all'art. 21 sotto citato, cioè se le cassette per edifici plurifamiliari debbano rispondere anche alla prima parte dell'articolo o siano da considerare come eccezione
- se l'ufficio postale abbia facoltà di imporre un termine per l'adeguamento e sospendere il servizio in caso di inadempimento
Ringraziando, cordialità
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Legge 2001
http://www.urpcomunicazioni.it/normativa/poste/poste_d9-01.htm
DM 15/10/2008
http://www.studiolegalepirruccio.it/allegati/DM_1_10_08_condiz_gener_servizio_postale.pdf
Art. 21 del DM 15/10/2008
Il recapito degli invii semplici e' effettuato in apposite cassette accessibili al portalettere installate dal destinatario a proprie spese. La forma e le dimensioni della cassetta e l'apertura devono risultare tali da consentire di introdurvi gli invii senza difficolta'.
I titolari di cassette non conformi alle caratteristiche e dimensioni provvedono ai necessari adattamenti. In mancanza, il ritiro dell'invio avverra' presso l'ufficio postale previo avviso di giacenza.
Le cassette devono recare, ben visibile, l'indicazione del nome di chi ne fa uso. In mancanza l'invio e' restituito al mittente, ove individuabile ai sensi del successivo articolo.
Le cassette devono essere collocate al limite della proprieta', sulla pubblica via o comunque in luogo liberamente accessibile, salvi accordi particolari con l'ufficio postale di distribuzione.
Negli edifici plurifamiliari, nei complessi formati da piu' edifici e negli edifici adibiti a sede d'impresa, le cassette devono essere raggruppate in un unico punto di accesso.
Mattia, da Verona

Risposta:
il dm non è mai stato effettivamente applicato, Esso, tuttavia, risulta tutt'ora in vigore. Ad avviso di chi scrive solamente obiettive condizioni strutturali dell'immobile consentono di derogarvi ma questa resta semplicemente un'opinione che non trova, per ora, riscontro in accadimenti concreti.
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Ha risposto Alessandro Gallucci: http://sosonline.aduc.it/info/gallucci.php
 
 
 
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