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Lettera 
29 agosto 2001 0:00
 
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RICHIESTA.............Egregi Signori, ho ricevuto due verbali per eccesso di velocita' che risalgono a marzo 2001. Le multe sonon state effettuate in un centro abitato (Roma) su una strada a doppia corsia per ogni senso di marcia, separate da spartitraffico, dove pero' il limite era comunque di 50KM/h (Le rilevazioni sono state fatte all'una e mezza e alle due e mezza di notte!). Nello specifico si afferma che superavo il limite di 12Km/h (lire 270.000) e di 41Km/h (oltre 650.000), inoltre nel secondo caso mi si chiede di presentarmi al comando entro 15 giorni dal ricevimento. L'autovelox utilizzato e' il mod. 104 e ovviamente non sono stato fermato al momento della rilevazione. Intendo quindi fare ricorso. Siete d'accordo? Devo presentarmi ugualmente al comando entro 15 giorni? Se affermano di dover sospendermi la patente (indispensabile per il mio lavoro) come devo comportarmi? Devo dire che ho fatto ricorso?
Perdonate le eccessive domande e forse per voi decisamente ripetitive, ma vi sarei grato se mi indicaste il modo migliore di muovermi.
Ringraziando anticipatamente per il Vostro interessamento, porgo cordiali saluti.

Risposta:
Ovviamente puo' presentare ricorso contestando la mancanza di fermo immediato: sara' poi il giudice a valutare l'ammissibilita' dell'opposizione: l'esito non e' certo.
Se non si presenta al Comando piu' vicino per farsi ritirare la patente per la sospensione, le arriveranno altre 600000 lire di multa: ma a loro non importa se lei abbia o meno fatto ricorso, in quanto non ci sono i tempi per ottenere una sospensione del procedimento di sospensione della patente. Puo' solo dichiarare di non essere in grado di dire chi fosse al volante la sera del fatto (se cio' corrispondesse ad una plausibile verita').
Il ricorso deve essere presentato dalla persona che ha utilizzato il mezzo, sia esso proprietario od utilizzatore, esibendone l'atto dimostrativo; lo stesso ricorso e' pero' nullo se il ricorrente non si presentasse all'udienza. In caso di rigetto le spese sono comprese tra le zero e le 200.000 lire, e decise dal giudice.
Ha 30gg. dalla notifica per ricorrere davanti al giudice di pace del luogo in cui la violazione e' stata rilevata, chiedendo sospensione e annullamento della stessa (pagando entro i 60gg. dalla notifica del verbale originario, in caso non la si ottenga).
Tra i motivi che e' possibile citare, e' sicuramente valido quello del mancato fermo, indispensabile ai sensi dell'art. 200 del Codice della Strada, salvi casi eccezionali di effettiva e grave impossibilita' (non precedentemente voluta, ma forzosa). E cosi' come ribadito dalle sentenze della Corte di Cassazione. Naturalmente, il risultato non e' garantito.
Cliccando qui e' reperibile un modello di ricorso.
Si ricordi che occorre domiciliarsi entro l'area operativa dell'Ufficio del giudice di pace dove ha presentato ricorso: se non si ha un domicilio in zona, occorrera' prenderlo presso la cancelleria dello stesso ed informarsi sull'eventuale accoglimento della sospensione, sulla data fissata per l'udienza, etc.
Se non fosse nei termini per presentare il ricorso al giudice, dovra' tentarlo al Prefetto (entro 60gg.). Probabilmente il Prefetto lo rigettera', e a quel punto potra' -entro 30gg. dalla notifica- fare un nuovo ricorso al giudice di pace.
 
 
 
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