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Documento
21 giugno 2004 0:00
TRIBUNALE DI FIRENZE
Sezione distaccata di Empoli
Il giudice sciogliendo la precedente riserva, rileva:
che la mancata comparizione della Anthea s.r.l. nonostante regolare notifica del ricorso costituisce atteggiamento processuale negativamente valutabile per la stessa ex art. 116 2° comma c.p.c.;
che il contratto di associazione del 5/10/2003 è sottoscritto in circostanze di tempo e luogo non smentite allo stato da alcuno; neppure in ordine al dolo sulla dissuasione al recesso e quindi attraverso comportamenti senz'altro integranti il dolo contrattuale, e che lo stesso contratto appare stipulato in violazione dell'art. 2 comma 2 lettere e) ed f) del Decreto legislativo 427/98 in quanto elenca le attività nei centri vacanza ma non specifica a quali condizioni il contraente ha diritto di usufruirne, ed in violazione dell'art. 2 lettera i) indica le spese da rimborsare in caso di recesso anticipato solo nella loro causale ma non ne specifica l'importo, poichè la somma di euro 500 più iva non è chiaro che si riferisca a tutte le causali indicate, (gestione pratica, spese di segreteria e trasferta del personale documentate come "atti da espletare tassativamente entro i termini per il recesso") o solo a parte di esse come sembrerebbe da evincersi dalla richiesta di euro 3500, che i ricorrenti dichiarano di aver ricevuto, e che nessuno al momento ha smentito, ed in violazione dell'art. 3 dello stesso decreto legislativo non specifica il periodo di tempo durante il quale può essere esercitato il diritto oggetto del contratto, nel senso che esso lo indica genericamente in una settimana per quattro persone per un massimo di dodici settimane non cumulabili, così che il contribuente non sa se gli sarà possibile goderne ad agosto, a febbraio o a dicembre, non regolandosi in alcun modo neanche le prenotazioni dei periodo stessi; considerato che, in violazione dell'art. 6 sono stati ricevuti acconti uno di euro 250,00 e uno di 1000,00 euro con assegno post datato che, come noto, indipendentemente dalla postdatazione, è un mezzo di pagamento pagabile a vista, e che pertanto, per tutte le ragioni evidenziate, il contratto appare almeno a livello di fumus boni juris ampiamente affetto da vizi invalidanti, così che possono esserne sospesi gli effetti che medio tempore, cioè prima dell'accertamento giudiziale a cognizione piena, potrebbero prodursi con danno per coloro che potrebbero vantare la ripetizione integrale delle somme versate; considerato che, per ciò che concerne il contratto di concessione di credito con la Finemiro esso non può dirsi risolto di diritto, neppure a livello di fumus bonis juris, sulla base del disposto di cui all'art. 8 c.1 del citato d.lgs. poiché i ricorrenti non hanno esercitato il diritto di recesso nei dieci giorni dalla conclusione del contratto e neppure comunque nei dieci giorni successivi all'asserita scoperta del dolo che avrebbe comunque giustificato il recesso, e che quindi deve aversi riguardo alla disciplina del collegamento contrattuale; rilevato che l'insegnamento della Cassazione ritiene primaria a questo fine l'indagine sulla volontà delle parti e che questa, ex art. 1362 2 c. discende anche dal comportamento complessivo delle parti stesse, ed a questo proposito di deve rilevare:
1. che il corpo tipografico del contratto di finanziamento è di dimensioni talmente ridotte da far dubitare del rispetto del requisito della forma scritta, anche in relazione all'art. 1469 quater che vuole la redazione delle clausole proposte dal consumatore con "redazione chiara e comprensibile" e ritenuto che tale chiarezza, prima ancora che nel contenuto, deve consistere nella possibilità materiale di lettura delle clausole stesse;
2. che la Finemiro Leasing non ha smentito la circostanza che l'Anthea srl fosse in possesso dei moduli sui quali è stato stipulato il contratto di finanziamento e che questi siano stati redatti contestualmente al contratto di associazione in modo da ingenerare, nella parte richiedante il finanziamento la convinzione di un legame di interdipendenza tra il contratto base e quello collegato, convinzione peraltro anche della Finemiro laddove mai avrebbe altrimenti fornito propria modulistica in bianco alla Anthea srl;
3. che nel prospetto di finanziamento non si fa riferimento solo all'indicazione del debito e a quella del destinatario del pagamento finanziato, ma si fa riferimento specificatamente alle condizioni contrattuali del contratto di associazione così facendo emergere lo stretto collegamento fra il finanziamento stesso e il contratto di riferimento e contraddicendo in fatto l'art. 3 delle quasi illeggibili condizioni del finanziamento che prevedevano l'inopponibilità delle eccezioni. Se è vero che il dettato normativo dell'art. 125 5 comma del d.lgs 385/93, subordina il diritto del consumatore di agire nei confronti del finanziatore in caso di mancato adempimento del venditore all'esistenza di un patto di esclusiva fra venditore e finanziatore, ciò non vuol dire che al di fuori di tale previsione per legge di un completamento funzionale tipico , il giudice non possa ravvisare circostanze di fatto, come quelle fin qui enunciate nella presente fattispecie, che indipendentemente dalla previsione legislativa, facciano individuare un collegamento negoziale con conseguente possibile comunicazione fra i contratti stessi di eventuali vizi della volontà.
4. Si nota, comunque, incidenter tantum, come il tasso annuo nominale degli interessi al 15% previsto nel contratto di finanziamento, sia superiore al tasso "soglia" previsto dalla attuale normativa.
P.Q.M.
Visto l'art. 700 c.p.c. dichiara sospesa in via immediata e provvisoria l'efficacia dei contratti 5/10 e 6/10 posti in essere tra T.e P. da un lato e la Anthea s.r.l. dall'altro, nonché di quello concluso il 6/10/03 tra T. E P. e Finemiro Leasing s.p.a.
Visto l'art. 670 c.p.c., poiché è controversia la legittimità del possesso dell'assegno bancario tratto sul conto corrente n. ..........della Cassa di Risparmio di Firenze, assegno n........per l'importo di 1000,00 euro, dispone il sequestro giudiziario del predetto assegno, nominando custode l'istituto di credito.
Il Giudice
23 dicembre 2003 - Tribunale di Siena
26 febbraio 2004 - Tribunale di Firenze
avv.Claudia Moretti
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