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BLACK OUT SETTEMBRE 2003: LA SENTENZA CHE CONDANNA ENEL
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Documento 
22 febbraio 2006 0:00
 


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO



Il Giudice diPace di Firenze, Agata Trimarchi, ha emesso la seguente

SENTENZA


nella causa civile n. 16979/04 andata in decisione il giorno 18 gennaio 2006

TRA


Donvito Vincenzo, rappresentato e difeso dall'Avv. Anna Maria Fasulo ed elettivamente domiciliato presso il suo studio, in Firenze, viale Matteotti n. 30, come da mandato in calce all'atto di citazione

parte attrice

E


ENEL Distribuzione spa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, anche disgiuntamerite, dagli Avv.ti Paolo Gonnelli. Cristina Giuliani e Prof. Ilaria Pagni ed elettivamente domiciliata presso quest'ultima, in Firenze, via Ciro Menotti n. 6 come da mandato in calce alla comparsa ci risposta.

parte convenuta

avente ad oggetto risarcimento danni

All'udienza del 18.01.06 le parti concludono come in atti

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO


Parte attrice, con atto di citazione ritualmente notificato, conviene in giudizio 1'ENEL Distribuzione spa chiedendone la condanna al pagamento di euro 25,82 o in quella diversa che risultera' di giustizia con vittoria di spese ed onorari di causa.
Assume, la stessa parte attrice di essere creditrice di tale somma, nei confronti della convenuta per risarcimento del danno subito in seguito all'interruzione dell'erogazione della fornitura dell'energia elettrica per un periodo ininterrotto di sette ore il giorno 28.9.03, in Firenze, costituente inadempimento contrattuale alla stessa imputabile.
Produce, carta servizi ENEL, nota di messa in mora, copia resoconto indagine Autorita' per l'energia n. 83/04 con All. A e copia rapporto Commissione indagine del Ministero Attivita' Produttive.
Si costituisce parte convenuta contestando integralmente quanto dedotto da parte attrice e chiedendo l'integrale rigetto della domanda avversaria: premesso che la presente controversia deve essere decisa secondo diritto e non secondo equita', eccepisce
1) in conseguenza del D.lgs n. 79 deI 16.3.1999 non si configura nessuna attivita' sostanzialmente unitaria degli operatori del settore elettrico, che costituiscono entita' separate, sia sotto il profilo oggettivo che soggettivo.
2) Impossibilita' della prestazione derivante da causa a lei non imputabile: e' infatti evidente che l'ENEL distribuzione non puo' distribuire energia se questa non le viene consegnata; vi sarebbe, quindi, stata un'impossibilita' oggettiva di ENEL Distribuzione di adempiere alla prestazione per impossibilita' della prestazione medesima ad essa non imputabile.
3) Il rapporto della Commissione di Indagine del Ministero della Attivita' Produttive, menzionato da parte attrice, non individua affatto Enel Distributrice come responsabile del black out (p. 28, "l'alleggerimento totale e' stato di circa 8000 MW, con percentuale soddisfacente per ENEL Distribuzione..."
4) In ogni caso infondata e' la pretesa di un rimborso forfetario, assertivamente previsto dalla Carta di servizio elettrico la quale non prevedeva ne' indennizzi forfetari a richiesta ne' tanto meno rimborsi automatici per il caso di interruzione della fornitura. Inoltre rileva che il D.P.C.M. 18.9.95, in applicazione del quale era stata redatta la Carta dei servizi e' stato abrogato dall'art. 34 della delibera dell'Autorita' per l'energia elettrica e per il gas n. 20 1/99.
5) Le vigenti delibere dell'autorita' per l'energia elettrica e per il gas, ove prevedono indennizzi automatici, non contemplano il caso in questione e non sono ad esso applicabili, come confermato dal comunicato stampa del 2.10.03 dalla stessa autorita' (in atti) alla luce delle delibere dalla stessa emanate.
6) Parimenti nella delibera n. 201/99 (modificata dalla delibera n. 220/02) risulta chiarissimo dalla lettura dell'art. 24, che tale forma di indennizzo automatico ricorre solo nelle ipotesi tassative ivi previste fra le quali non compaiono assolutamente le interruzioni di servizio.

Dopo uno scambio di memorie autorizzate tra le parti, la causa, originariamente incardinata davanti al Giudice di Pace Plastina, a seguito di astensione dello stesso, con provvedimento del Coordinatore n. 16579/04 del 9.5.04, viene assegnata all'odierno giudicante.

All'udienza di rinvio del 29.9.05, su richiesta concorde delle parti (vengono ritenute ininfluenti le prove per testi richieste da parte convenuta in quanto riguardanti fatti non contestati) viene fissata udienza di precisazione delle conclusioni e quindi, alla susseguente udienza del 18.01.06, la causa viene trattenuta in decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Si premette che la presente causa viene decisa a norma dell'art. 113, comma 2 cpc, come modificato dalla legge 7.4.2003, n. 63, secondo diritto, attenendo la lite, sorta successivamente al 10.02.03, a rapporti giuridici relativi a contratti conclusi secondo le modalita' di cui all'art. 1342 c.c.
Nel merito la domanda e' fondata e come tale deve essere accolta.
La convenuta Enel Distribuzione spa sostiene che con l'entrata in vigore del D.Lgs. 79/99, l'Enel, gia' costituita in spa ai sensi del D.Lgs. 333192, ha costituito, ex lege, societa' separate per lo svolgimento di attivita' connesse all'utilizzo di energia che operano solo nel campo della distribuzione elettrica e di vendita ai clienti, mentre le attivita' di trasmissione e procacciamento sono state riservate dallo Stato ed attribuite in concessione al Gestore della Rete di trasmissione Nazionale (G.R.T.N.).
In effetti, ai sensi del richiamato D.Lgs., abolitore del monopolio delle attivita' nel settore elettrico, l'Enel, pur mantenendo la proprieta' delle reti, ha istituito separate societa' per azioni per Io svolgimento delle attivita' di produzione, distribuzione e vendita ai clienti. A seguito dell'emanazione del D.M. 21.01.2000, l'Enel spa ha assunto le funzioni di gestore della Rete di Trasmissione Nazionale, istituendo L'Enel distribuzione Spa per la stipula con gli utenti di contratti per la somministrazione di energia elettrica, 1'Ene1Produzione e altre spa, tutte controllate dall'Enel spa.
Cio' non e' sufficiente per affermare che l'attivita' di produzione dell'energia elettrica sia svincolata totalmente dalle funzioni riservate all'Enel spa la quale mantiene un preciso interesse al corretto esercizio di tale attivita' assumendo funzioni di indirizzo strategico e di coordinamento dell'assetto industria1e e delle attivita' esercitate dalle societa' da essa controllate, ivi incluse quelle gestite da Enel distribuzione, il Consiglio di Stato, del resto, con sentenza sez. IV, 4770/02, ha ritenuto che la trasformazione dell'Enel spa non influisca sulla sua qualita' di concessionario in perpetuo della generazione di energia elettrica, trattandosi di societa' istituita al fine principale di gestire, ex art. 1 e 3 del citato D.Lgs. 79/99, anche attraverso societa' controllate, le attivita' di produzione e distribuzione energia.
La magistratura amministrativa piu' volte (TAR Valle D'Aosta 126/99, Cons. di stato 4711/02, TAR Lazio 917/02, TAR Toscana 24/01) ha escluso che la semplice veste formale di spa sia idonea a trasformare la natura pubblicistica di soggetti che, in mano al controllo maggioritario dell'azionista pubblico, continuano ad essere affidatari di rilevanti interessi pubblici.
La costituzione di soggetti con autonoma personalita' giuridica non e' di per se' sufficiente ad escludere l'appartenenza di quei soggetti all'apparato che li controlla (Corte di Giustizia Ce 18-11-99, C- 107/98 Teckal, punti 50 e 51). Si osserva, infine, che la societa' convenuta non ha eccepito alcunche' riguardo ad un eventuale difetto di legittimazione passiva, per cui puo' senz'altro presumersi essere stato vigente al momento dell'evento per cui e' causa, il rapporto contrattuale tra le parti.
Sulla natura di tale rapporto si rileva che, per giurisprudenza costante della suprema Corte, trattasi di un contratto di somministrazione di tipo continuativo e di consumo avente ad oggetto la fornitura di energia elettrica al quale si applica la disciplina di cui agli artt. 1559 e ss: la particolarita' di tale contratto consiste nel fatto che il somministratore si assume l'impegno di soddisfare i bisogni periodici e continuativi attraverso la costituzione di un rapporto durevole, si impegna, quindi a soddisfare bisogni futuri del somministrato che acquista, correlativamente, il diritto ad avere, ai prezzi e alle condizioni stabilite e con debita regolarita', le prestazioni che gli sono state garantite; il somministratore assume sopra di se', oltre all'obbligo di fornire i mezzi necessari per l'adempimento, anche i rischi della fornitura, costituendo, questa, l'alea normale del contratto a prestazione futura. Ricorre, nel contratto di somministrazione il cosiddetto impiego di potenza, l'obbligo cioe' del somministratore di mantenere a disposizione dell'utente una determinata quantita' di energia (o meglio una certa quantita' di potenza elettrica), adempimento, questo, che non e stato osservato da Enel Distribuzione nella circostanza per cui e causa.
Infatti, la mancata esecuzione del contratto di fornitura elettrica obbliga la parte inadempiente al risarcimento dei danni (art. 1218 come richiamato dall'art. 1570 c.c.); il debitore puo' liberarsi dalla conseguenze dell'inadempimento solo se prova che lo stesso inadempimento e' da ricondursi a causa a lui non imputabile: tale prova (Cass. 7604/96) deve essere rigorosa, piena e completa e deve comprendere anche la mancanza di colpa da parte del debitore; secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale "nell'ambito di un rapporto contrattuale scaturente da un negozio di somministrazione continuata di energia elettrica, incombe sull'ente erogatore, convenuto per il risarcimento del danno, l'onere di provare che l'interruzione della erogazione energetica lamentata dal somministrato sia dipesa da una delle clausole di giustificazione previste nella specifica clausola contrattuale di esonero...espressamente sottoscritta dall'utente all'atto della stipula del negozio"(Cass. Civ. sez. III, 9.6.97, n. 5144)

Nel caso di specie le conclusioni a cui sono giunte le commissioni di indagine attivate (Commissione di indagine istituita con decreto del Ministro delle Attivita' Produttive, Istruttoria conoscitiva avviata dall'Autorita' per l'energia elettrica e il Gas) hanno posto in evidenza il verificarsi di una serie di disfunzioni nel sistema di riattivazione della rete (punto H pag. 44 indagine Ministro delle attivita' produttive "la Commissione ha constatato che in tutta l'Italia centro-sud la riaccensione delle direttrici non e' avvenuta, salvo casi particolari con le modalita' e nei tempi previsti dal piano di riaccensione del G.R.T.N."). Se e' vero, infatti, che le stesse commissioni hanno rilevato che ENEL Distribuzione "ha alleggerito in modo corretto sulla rete MT" (rapporto commissione di indagine istituita con dal Ministro delle Attivita' produttive, p. 75, comportamento che tuttavia, dato il particolare rapporto intercorrente, come sopra osservato, tra ENEL e ENEL Distribuzione non sarebbe sufficiente a dimostrare l'estraneita' di quest'ultima nella fase del distacco) nessuna prova emerge per escludere responsabilita' di ENEL Distribuzione nella fase di riattivazione del sisstema prova essenziale per escludere, a sua volta il diritto al risarcimento da parte dell'utente in considerazione del fatto che, come sopra osservato, nel contratto di somministrazione di energia elettrica, "il cosiddetto impegno di potenza, cioe' il dovere del somministrare di tenere a disposizione dell'utente una determinata quantita' di energia, configura al pari di quello inerente all'erogazione dell'energia medesima, una prestazione ad esecuzione non istantanea, ma continuata..." (Cass, sez. III, 21.3.85, n. 2069).

Per quanto attiene alla esistenza del danno, si rileva che dalla stessa concretizzazione dell'interruzione dell'erogazione dell'energia elettrica, dalle ore 3,25 fino a quantomeno le ore 9,30 della domenica 28 settembre deriva la sussistenza di un danno esistenziale, consistente nel non avere potuto, ovviamente, in considerazione di tutto cio che comporta, attualmente l'assenza di energia elettrica, attendere ad alcune attivita' abituali (e, inoltre senza alcuna certezza sull'eventuale prolungarsi dell'interruzione: infatti anche nella sola citta' di Firenze si sono verificate disparita' nei tempi di riattivazione) con la dovuta serenita'. Il danno esistenziale e', infatti individuabile ove sia accertata una modificazione peggiorativa, apprezzabile per intensita' e qualita' nella sfera del soggetto leso, tra cui va fatta rientrare l'alterazione del diritto alla normale qualita' della vita (App. Milano 14.02.03). Per la quantificazione del medesimo danno, questa non puo' essere effettuata che con il ricorso all'equita' ex art. 1226, valutazione che rientra nei poteri del giudice di merito (Cass Civ sez III, 27.01.03, n. 1205) e che non da' luogo ad Un giudizio di equita' bensi' ad un giudizio di diritto caratterizzato dalla cosiddetta equita' giudiziale. Si ritiene, pertanto, (tenuto conto della particolarita' del caso concreto (qualita' dell'interesse violato, intensita' della violazione e sua durata e d'altra parte di assenza di riferimenti a precisi elementi di danno da Parte dell'attore) di quantificare in euro 20,00 il risarcimento dovuto.

La particolarita' della materia e la specificita' della questione esaminata fanno ritenere che sussitano giusti motivi ex art. 92 c.p.c. per compensare integralmente le spese di giudizio tra le parti.

P.Q.M.


Il Giudice di Pace di Firenze, Agata Trimarchi
Definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa
Condanna parte convenuta al pagamento in favore di parte attrice della somma complessiva di euro 20,00
-Compensa integralmente tra le parti le spese del presente giudizio

Firenze, 18 gennaio 2006

Il Giudice di Pace di Firenze
Agata Trimarchi
 
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