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24 maggio 2020 11:52 - Gianni2011
Grazie per la risposta,
giusto per completezza il sinistro fu denunciato,

purtroppo l'avvocato non potette fare niente perché la legislazione indicava (e credo che non sia cambiata).

Legge del tempo indicava che:
"Il titolare del locale risponde dei danni cagionati dalle cose che ha in custodia (giochi ed attrezzature), secondo quanto stabilito dall’articolo 2051 del codice civile, salvo che provi il caso fortuito.

Per caso fortuito si intende quell'evento che si verifica indipendentemente dalla volontà umana, straordinario e non prevedibile, anche comportandosi con media diligenza.

Tuttavia la giurisprudenza si è sempre orientata nel ritenere che il titolare di una ludoteca non è tenuto al controllo dei minori che utilizzano i giochi del locale. La messa a disposizione di giochi ed attrezzature non implica un obbligo di sorveglianza da parte del gestore, anche se si è percepita una somma di denaro per il loro utilizzo (sentenza n.109 del 2017, Tribunale di Perugia).

Il compito di tutela vige nel genitore o nell’adulto che accompagna il bambino, spetta ad esso valutare e calcolare tutti i rischi e fare in modo che il minore non si faccia del male utilizzando i giochi e le attrezzature messe a disposizione, questo vale anche per gli incidenti in parchi giochi, giostre e luna park.

La caduta di un bambino, da uno scivolo, da un tappeto elastico o da un gioco gonfiabile ad esempio, è un evento facilmente prevedibile; spetta al genitore o all’adulto accompagnatore sorvegliare e vigilare sulla condotta del minore per evitare possibili infortuni."


La mia domanda (forse non esposta in modo corretto e generica) era solo di capire se tale norma fosse cambiata oggi, e, se un bambino che si faceva male accidentalmente e per propria colpa, avrebbe potuto chiedere un risarcimento..

Grazie per la disponibilità

Giovanni
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