Salve, ho letto il documento della Fism Sicilia, che
utilizza il termine di quota di compartecipazione anziché
retta di frequenza per annullare il diritto al rimborso dei
genitori.
C’è da notare che non si ha obbligo di pagare se il
servizio non è erogato (a maggior ragione se la quota è di
compartecipazione) e nei contratti e regolamenti non si
evince il termine compartecipazione.