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8 maggio 2019 20:21 - claudio8475
Nei giorni scorsi, mi è capitato di parlare con un amico di come lo Stato Italiano tratti i titoli e le obbligazioni legate all’inflazione nel momento in cui scadono. Da questa discussione è nato lo spunto per un post che vola di diritto nella categoria “Educazione Finanziaria“. Leggete con attenzione.

Per la maggior parte dei risparmiatori, un BTP Italia oppure un vecchio BTPi legato all’inflazione Europea, al momento del rimborso, si comporta come un qualsiasi titolo di Stato. Ed invece no, in quanto per uno scriteriato sistema di calcolo fiscale, chi tiene il titolo fino a scadenza (o in prossimità della stessa) dovrà accollarsi dei costi fiscali sicuramente non preventivati e non preventivabili.

Cosa succede nello specifico? Per meglio spiegarvelo preferisco andare a riprendere un ottimo articolo apparso sul sito di Fineco proprio sull’argomento. Attenzione però, questo argomento merita un pò di attenzione, anche perchè i titoli legati all’inflazione sono abbastanza “di moda” visti i rendimenti risibili degli altri BTP e viste le possibili aspettative sul tasso inflazione. Ma andiamo a vedere che cosa succede.



(…) Le modalità di determinazione del trattamento fiscale dei titoli del debito pubblico sono previste nel D.lgs. n. 239/1996 e successive modifiche e integrazioni; nello specifico sul sito del Tesoro è presente la nota esplicativa “Regime fiscale dei proventi del Buono del Tesoro Poliennale” che dettaglia la tassazione da applicare ai BTP indicizzati.

Il trattamento fiscale varia a seconda che i titoli siano acquistati da soggetti lordisti (imprese commerciali), per i quali non trova applicazione alcun prelievo alla fonte, o da soggetti nettisti (persone fisiche, enti non commerciali) nei confronti dei quali è applicata un’imposta sostitutiva del 12,5%. (…)

Qui la prima importante differenza che deve essere sottolineata. L’incaprettatura (perdonatemi il francesismo) è SOLO a scapito dell’investitore privato. Per Fondi e prodotti UCITS vari subiscono un trattamento diverso e sicuramente migliore. Chi invece è nettista (ovvero l’investitore tradizionale) ecco cosa si becca.

(..) Per i soggetti nettisti l’incremento del capitale in base all’andamento dell’inflazione dovuto alla scadenza è soggetto a tassazione dal momento in cui tale incremento diviene noto, ossia in prossimità della scadenza ma prima della stessa. (…)

Avete letto bene? La tassazione SCATTA solo nel momento in cui è definita la rivalutazione dovuta all’inflazione. Se quindi vendete il titolo il giorno prima…niente tassazione. Pazzesco ma è così!

(…) Come indicato dal Dipartimento del Tesoro, trova infatti applicazione l’art. 45 del TUIR secondo cui se lo scarto di emissione o il premio di rimborso sia determinabile, in tutto o in parte, in funzione di eventi o parametri non ancora certi o determinabili alla data di emissione dei titoli, la parte di detto importo, proporzionalmente riferibile al periodo di tempo intercorrente tra la data di emissione e quella in cui l’evento o il parametro assume rilevanza ai fini della determinazione della differenza, si considera maturata in capo al possessore alla data del rimborso. (…)

Quindi, assurdo nell’assurdo, non si fa un conteggio “pro rata” come tutti potrebbero pensare,e quindi progressivo accollando la tassazione SOLO per il periodo che si è posseduto il titolo. La normativa prevede che il possessore del “cerino” all’ora X debba bruciarsi. Punto. Siete in crisi mistica? Non ci capite più nulla? Allora andiamo sul concreto e facciamo un esempio. Anzi, illustriamo i tre scenari possibili.
1) Tassazione di BTPi acquistato in emissione e rimborsato a scadenza

Poiché valore di emissione e di acquisto coincidono non ci saranno redditi diversi da assoggettare a tassazione.

Esempio:
valore di emissione ed acquisto 99,80
valore di rimborso 112,90

determinazione reddito di capitale: 112,90 (valore di rimborso) – 99,80 (valore di emissione) = 13,10 su cui sarà applicato il 12,5% come imposta sostitutiva

determinazione redditi diversi: 99,80 (valore di emissione) – 99,80 (valore di acquisto) = 0
2) Tassazione di BTPi acquistato sul mercato secondario e rimborsato a scadenza.

Il valore di rimborso finale, una volta noto, sarà rapportato al prezzo di emissione, a prescindere dal prezzo a cui l’emissione stessa fu acquistata sul mercato secondario, in quanto la normativa vigente qualifica la differenza come un disaggio di emissione, cioè un reddito di capitale.
Inoltre all’investitore è riconosciuta una perdita, pari alla differenza tra prezzo di acquisto e di emissione, che potrà essere portata in detrazione di futuri capital gain nei successivi quattro anni.
L’impatto sarà tanto maggiore quanto più alto sarà stato il prezzo di acquisto e la vicinanza alla data di scadenza.

Esempio:
valore di emissione 99,80
valore di acquisto 110,20
valore di rimborso 112,90

determinazione reddito di capitale: 112,90 (valore di rimborso) – 99,80 (valore di emissione) = 13,10 su cui sarà applicato il 12,5% come imposta sostitutiva

determinazione redditi diversi: 99,80 (valore di emissione) -110,20 (valore di acquisto) = -10,40 accantonati come minusvalenza
3) BTPi acquistato sul mercato secondario e venduto prima della scadenza

Diverso è il trattamento fiscale applicabile in presenza di compravendite sul mercato prima della scadenza del BPT indicizzato. In questo caso le differenze positive o negative, derivanti dal prezzo di acquisto e il prezzo di vendita, determinano plus o minusvalenze in capo al percettore ossia un reddito diverso di natura finanziaria.

Esempio:
valore di acquisto 110,20
valore di vendita 111,90

determinazione redditi diversi: 111,90 (valore di vendita) – 110,20 (valore di acquisto) = 1,70 su cui applicare il 12,5% di tassazione.



Ora vi è un po’ più chiaro? Spero di si. Se poi dobbiamo ancora sintetizzare la questione, proprio per toglierci qualsiasi dubbio, possiamo dire che:

1. chi compra all’emissione e detiene il titolo fino alla scadenza ha una tassazione interamente assoggettata al dl 239/96 (redditi di capitale); è quindi la situazione più normale e corretta in assoluto.

2. chi vende prima del rimborso ha una tassazione interamente assoggettata al dl 461/97 (capital gain); e quindi, beato lui, non subisce l’incaprettatura. E quindi chi resta? L’omino con cerino in mano.

3. chi compra dopo l’emissione e detiene fino alla scadenza ha una tassazione mista:
– pagamento di ritenuta del 12,50% (dl 239/96) sull’intero differenziale tra il prezzo di emissione e il prezzo di rimborso (redditi di capitale)
– inserimento in zainetto fiscale della differenza realizzata (in genere minusvalenza dl 461/97) tra il prezzo di acquisto e il prezzo di emissione (reddito diverso)



Dite che lo zainetto fiscale va a compensare la perdita? Non diciamo cavolate. E’ un’imposizione illogica ed antieconomica. Quindi ATTENZIONE!!! I titoli legati all’inflazione sono sicuramente molto interessanti ma hanno questa IMPORTANTISSIMA controindicazione. Basta saperlo e, ovviamente, vendere il titolo PRIMA della determinazione del prezzo di rimborso, quindi quantomeno un paio di mesi prima.
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penso che facesse riferimento alla tassazine riportata sopra
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