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26 novembre 2018 14:33 - WILFRIED
Una precisazione:
Come affermato dalla nota sentenza delle Sezioni unite (Sent. n. 4806/2005), sono nulle le delibere dell'assemblea di condominio se:
1) prive degli elementi essenziali;
2)con oggetto impossibile o illecito (contrario all'ordine pubblico, alla morale o al buon costume);
3)con oggetto che non rientra nella competenza dell'assemblea;
4)se incidono sui diritti individuali sulle cose o servizi comuni o sulla proprietà esclusiva di ognuno dei condomini
5)se comunque invalide in relazione all'oggetto,

mentre sono annullabili se
1) affette da vizi relativi alla regolare costituzione dell'assemblea;
2) adottate con maggioranza inferiore a quella prescritta dalla legge o dal regolamento condominiale;
3) affette da vizi formali, in violazione di prescrizioni legali, convenzionali, regolamentari, attinenti al procedimento di convocazione o di informazione dell'assemblea;
4)affette da irregolarità nel procedimento di convocazione e se violano norme richiedenti qualificate maggioranze in relazione all'oggetto.

Alla luce di quanto sopra, mentre l'annullabilità della delibera assembleare deriva da vizi procedimentali ossia riguardanti l'iter di formazione della delibera; qualora la delibera incida sul diritto individuale di usare e godere della parte o servizio comune, la deliberà dovrà ritenersi nulla. Con tutte le conseguenze rispetto al regime di impugnativa.
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