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24 novembre 2016 17:58 - teiafer
Volevo solo aggiungere una precisazione:

Anche in caso di generica diffida, non si potrebbe eccepire la prova della rappresentanza conferita al legale ai sensi dell'art. 1393 cc. secondo cui

Il terzo che contragga col rappresentante può sempre esigere che questi giustifichi i suoi poteri e, se la rappresentanza risulta da un atto scritto, che gliene dia una copia da lui firmata.
24 novembre 2016 17:54 - teiafer
Nel caso invece della diffida a non fare qualcosa, vale lo stesso principio?

Il fatto che l'avvocato agisca in nome e per conto del cliente non dovrebbe essere documentato e la firma o firma elettronica in caso di PEC del cliente non lo garantirebbe?

Mi sembra che ci sia almeno una sentenza di Cassazione, anche se molto discussa e anche se riguardava altre fattispecie che ha asserito la necessita` della firma del cliente.

E comunque quali sono invece le fattispecie in cui la firma del cliente e` necessaria?

Saluti
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