Anche in caso di generica diffida, non si potrebbe eccepire
la prova della rappresentanza conferita al legale ai sensi
dell'art. 1393 cc. secondo cui
Il terzo che contragga col rappresentante può sempre
esigere che questi giustifichi i suoi poteri e, se la
rappresentanza risulta da un atto scritto, che gliene dia
una copia da lui firmata.
24 novembre 2016 17:54 - teiafer
Nel caso invece della diffida a non fare qualcosa, vale lo
stesso principio?
Il fatto che l'avvocato agisca in nome e per conto del
cliente non dovrebbe essere documentato e la firma o firma
elettronica in caso di PEC del cliente non lo
garantirebbe?
Mi sembra che ci sia almeno una sentenza di Cassazione,
anche se molto discussa e anche se riguardava altre
fattispecie che ha asserito la necessita` della firma del
cliente.
E comunque quali sono invece le fattispecie in cui la firma
del cliente e` necessaria?