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3 ottobre 2017 0:14 - medu64
Buonasera, mia mamma di 83 anni ha avuto un ictus il giorno 30 aprile che le ha devastato l'emisfero sx del cervello,ora mia madre è paralizzata nel lato destro del corpo, ha afasia e disfagia ed è alimentata con la peg allo stomaco, non può muoversi, deve essere assistita anche igienicamente, è sveglia,sente ma purtroppo comunica solo con dei cenni del capo. Dopo i vari ricoveri c/o istituti neurologici, ora è ricoverata in un Istituto di cura e riabilitazione (3 mesi) alla scadenza intorno a metà ottobre, dovremmo provvedere ad un ricovero in strutture RSA a pagamento, abbiamo fatto alcune domande in queste strutture, ma i costi sono elevatissimi e variano dai 1900/2200 € al mese, mia mamma non percepisce nessuna pensione, era casalinga e viveva con mio padre di 84 anni con una pensione di circa 1100€ al mese, unico reddito del loro nucleo, vivono in una casa popolare, il nucleo familiare è composto solo da loro due, abbiamo fatto domanda di invalidità, ma non ha ancora percepito niente perché ricoverata in una struttura riabilitativa,la cifra dovrebbe essere di circa 500€ al mese che comunque non sono sufficienti per il pagamento della RSA. Quindi ci siamo rivolti per informazioni al Comune di Pavia (Assistenti Sociali) per avere notizie riguardo la domanda per la compartecipazione alle spese delle RSA come la legge dello stato prevede.
Il regolamento sul sito del comune di Pavia è il seguente:
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RICOVERO IN STRUTTURE RESIDENZIALI: COMPARTECIPAZIONE AL COSTO DELLE RETTE
CHE COS’È
Il Comune contribuisce al pagamento delle rette di ricovero in istituti socio-assistenziali e socio-sanitari accreditati per anziani, disabili e adulti.

ATTIVITÀ SVOLTE E SERVIZI OFFERTI
Il beneficiario è tenuto a concorrere al costo della retta mediante tutte le sue disponibilità economiche,fatto salvo quanto disposto all’art. 26.4.
Ai sensi dell’art. 6 comma 4 della Legge 328/2000, il Comune, previamente informato, assume esclusivamente gli obblighi connessi all’eventuale integrazione economica, soltanto qualora la situazione economica complessiva dell’utente non consenta la copertura integrale della retta.

L’integrazione della retta è prevista previa condivisione della scelta della struttura di ricovero tra richiedente (o chi ne fa le veci) e Servizio Sociale.

Per le richieste di inserimento presso strutture che applichino un costo giornaliero superiore a quello risultante dalla media delle compartecipazioni in atto da parte del Comune, il Settore Servizio Sociali interverrà per l’eventuale parte di compartecipazione entro tale valore medio.

I criteri per l’eventuale compartecipazione del Comune saranno meglio definite con apposito provvedimento.

L’eventuale definizione della compartecipazione al costo della retta da parte dei componenti del nucleo anagrafico, nonché di altri soggetti contemplati a seguito dell’approvazione del DPCM da emanarsi ai sensi dell’art. 5 della legge n. 114 del 22 dicembre 2011, sarà oggetto di apposita regolamentazione.

DESTINATARI
Cittadini disabili, persone di età compresa tra i 18 e i 64 anni e non autosufficienti e per quanto riguarda gli anziani, persone ultrasessantacinquenni non autosufficienti che risiedono, o che hanno avuto l’ultima residenza anagrafica prima del ricovero nel Comune di Pavia, che necessitino l’inserimento in strutture residenziali a carattere assistenziale o socio-assistenziale, non essendo in grado di provvedere a se stessi presso il proprio domicilio anche con l’aiuto totale o parziale di altre persone.

COME ACCEDERE
La richiesta di integrazione della retta può avvenire:
su richiesta diretta dell’interessato o di chi ne fa le veci (amministratore di sostegno/tutore);
su richiesta di familiari o parenti previo consenso dell’interessato;
su richiesta degli operatori del Servizio Sociale, in assenza di figure di riferimento parentali o giuridiche, in situazioni urgenti non differibili opportunamente documentate.
Per accedere all’integrazione della retta, occorre:
detenere un reddito inferiore al costo della retta applicata ;
non essere titolare di conti correnti postali/bancari o di qualunque altro tipo di deposito monetario superiore ad Euro 4.000;
non essere proprietario o comproprietario o titolare di altro diritto reale su beni immobili (case/terreni); fatta eccezione nel caso di prima casa, qualora all’interno dell’abitazione sia già presente, precedentemente al ricovero, il coniuge o altro familiare .
Il richiedente o i suoi familiari o la persona tenuta ad agire legalmente per conto dell’interessato presenta istanza all’Assistente Sociale di riferimento.

L’Assistente Sociale accoglie la domanda e la documentazione necessarie per valutare la richiesta di integrazione e verifica la completezza della documentazione allegata all’istanza che consta in:

documento OBIS M del ricoverato dell’anno in corso;
estratto conto al 31 dicembre dell’anno precedente a quello in corso e certificazione bancaria/postale/altre agenzie del credito attestante il valore del deposito sussistente al momento della presentazione della domanda (compresi libretti postali, conti di deposito, ecc.);
sottoscrizione della richiesta;
eventuale certificazione di non autosufficienza fisica o psichica rilasciata dall'ASL, nonché certificazioni di cui al Decreto Legislativo 130/2000.

L' Amministrazione si riserva comunque il diritto di operare per il recupero dei crediti, nel caso in cui il richiedente, ricoverato in struttura, benefici di somme aggiuntive, come ad esempio, il riconoscimento dell’indennità di accompagnamento e degli arretrati.
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I requisiti che ha nostra mamma,rientrano tutti in quelli che richiede il comune di Pavia per averne diritto, però in comune a voce ci è stato chiesto di fornire anche i redditi dei figli, requisito che non appare però (mi sembra) su quello che richiedono nella loro domanda,che ho sopra indicato (dal sito del Comune di pavia). Purtroppo anche dal CAF a cui ci siamo rivolti non abbiamo ricevuto informazioni chiare.

Mi sembra però che la legge dica il contrario: "Il debitore è solo ed unicamente il beneficiario della prestazione, nonché destinatario unico del provvedimento amministrativo di ripartizione dei costi. I figli - ed in generale i parenti dei ricoverati - NON sono direttamente obbligati al pagamento di alcuna quota della retta sociale né verso i Comuni né verso le RSA, a meno che non si siano autonomamente impegnati, sottoscrivendo atti di garanzia al pagamento (atti che tuttavia noi riteniamo nulli, annullabili ed in frode alla legge)".
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In conclusione vi sarei grato se mi forniste delle informazioni e dei consigli a quanto sopra descritto, comunicandovi che siamo propensi a farci tutelare anche dalla vostra assistenza legale se voi lo riteneste opportuno.

A.M

Provvederò anche ad una donazione alla vostra associazione.
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