I DIRITTI DEI CONSUMATORI
NEL MERCATO DEI SERVIZI
DI COMUNICAZIONE ELETTRONICA ( scritto molto bene e di
facile lettura)così facciamo sentire la nostra voce,
denunciando sopprusi all' Antitrast e all' Agcom
Un nuovo progetto dell’Autorità per
favorire l’utilizzo corretto e consapevole
degli strumenti del nostro futuro.
Comunicare, senza problemi.
Questo è stato l’obiettivo che l’Autorità per le
Garanzie nelle Comunicazioni ha
costantemente perseguito, in particolare a partire
dall’istituzione nel 2006 della Direzione
Tutela dei Consumatori, attraverso un costante impegno verso
la tutela dell’utenza e
l’approvazione di numerose delibere che hanno migliorato
la trasparenza complessiva del
mercato delle comunicazioni elettroniche, in continua
evoluzione tecnologica fin dalla sua
liberalizzazione.
L’Autorità, inoltre, ha promosso annualmente sempre nuove
iniziative dedicate ai
consumatori, come il Contact Center, un servizio multicanale
al numero verde 800.18. 50. 60
per rispondere a domande, dare informazioni, ricevere
segnalazioni, al quale si aggiunge da
oggi: “I DIRITTI DEI CONSUMATORI NEL MERCATO DEI SERVIZI
DI COMUNICAZIONE
ELETTRONICA”.
Questo testo vuole essere uno strumento, continuamente
aggiornato e di facile
consultazione, tramite il quale il consumatore possa
agevolmente conoscere, per tutti i
servizi che quotidianamente utilizza, quali sono le regole
previste dall’Autorità per tutelarlo e
quali diritti, quindi, possa far valere nei confronti degli
operatori.
Solo, infatti, la completa conoscenza delle disposizioni
regolamentari può consentire, ad ogni
singolo utente, il consapevole esercizio dei propri
diritti.
Uno strumento che certamente sarà utile anche a tutte le
delegazioni sul territorio delle
Associazioni dei Consumatori, con le quali l’Autorità
collabora quotidianamente per far
conoscere agli utenti le diverse forme di tutela definite
dall’Autorità e assicurare una
corretta e trasparente concorrenza.
Corrado Calabrò
Presidente
Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni
18 dicembre 2017 22:52 - rossi1966
Parma, 31 agosto 2017 – Come noto, è entrato in vigore il
testo del cosiddetto Decreto Concorrenza che introduce molte
novità nel mondo dei consumatori.
COSA CAMBIA NELLA TELEFONIA CON IL DDL CONCORRENZA
PIÙ CHIAREZZA SUI COSTI DI DISMISSIONE
Nella parte relativa ai costi di dismissione, all’interno
del Comma 3, si aggiunge che i costi relativi al recesso o
al trasferimento dell’utenza sono commisurati al valore
del contratto e ai costi reali sopportati dall’azienda, e
comunque rese note al consumatore in fase di
pubblicizzazione dell’offerta e in fase di sottoscrizione
del contratto, nonché comunicate in via generale
all’Autorità esplicitando analiticamente la composizione
di ogni voce e la rispettiva giustificazione economica
È un bene che debbano essere specificati nel dettaglio i
costi di disattivazione. L’obbligo di mandare resoconto
analitico e giustificato dei costi all’AGCOM è una
novità: di fatto fino a questo momento l’AGCOM dava solo
contezza dell’esistenza di costi di disattivazione, che
dovevano essere quelli indicati in contratto, ma non veniva
specificato il dettaglio (esistevano già le linee guida
dell’Agcom sul punto ma non erano osservate)
RECESSO SEMPLIFICATO E ONLINE
Si aggiunge il comma 3-bis: le modalità di recesso e cambio
gestore devono essere semplici e seguire le medesime forme
utilizzate al momento dell’attivazione. Devono prevedere
modalità telematiche per il recesso e il cambio gestore.
Fino a questo momento la disdetta aveva validità solo se
inviata per raccomandata a/r o Pec; adesso viene introdotta
per legge la possibilità di utilizzare altri canali.
L’importante è che la modalità telematica utilizzata
permetta al consumatore di dimostrare l’invio della
disdetta o della comunicazione di cambio gestore,
fondamentale in caso di controversia.
REGOLE PER LE PENALI SUI CONTRATTI
Si aggiunge il comma 3-ter: si stabilisce per legge che i
contratti con operatori di telefonia e di comunicazioni
elettroniche che comprendono offerte promozionali di
fornitura di beni e servizi non possono avere durata
superiore a 24mesi. E nel caso di risoluzione anticipata, si
applicano i medesimi obblighi informativi e limiti agli
oneri previsti dal comma 3 terzo periodo (primo punto). Gli
eventuali e relativi costi devono essere equi, commisurati
al valore del contratto e alla durata residua della
promozione offerta.
Secondo una già in vigore interpretazione dell’AGCOM,
finora in caso di risoluzione anticipata di un contratto che
prevedeva sconti con vincolo contrattuale, era possibile
prevedere penali (es: restituzione sconti fruiti). Con
questo articolo, invece, si regolamentano tali penali e si
specifica che i costi devono essere chiari ed evidenti al
momento della stipula e commisurati al valore del contratto
e della durata residua della promozione. Così non possono
essere applicate penali altissime e prive di regole come
talvolta è avvenuto finora.
STOP AI SERVIZI NON RICHIESTI
Si aggiunge il comma 3-quater: in caso di addebiti da parte
di terzi, i gestori hanno l’obbligo di acquisire la prova
del consenso espresso del cliente. È vietato prevedere la
possibilità per il consumatore di ricevere servizi in
abbonamento (da parte dello stesso operatore o di terzi)
senza previo consenso espresso e documentato.
Finalmente per attivare servizi aggiuntivi deve essere
presente il consenso espresso dell’utente. Sicuramente è
un adempimento in più anche per l’utente, ma lo tutela da
tutti quei servizi non richiesti, spesso da parte di terzi,
che sono spesso oggetto di controversia, soprattutto quando
si parla di servizio dati (internet).
13 dicembre 2017 15:15 - GKIM48
Credo che il problema della migrazione verso un nuovo
gestore debba essere seriamente affrontato da AGCOM. Non è
concepibile che un gestore attivi un nuovo contratto con un
nuovo cliente senza che questo abbia la certezza: a) di non
essere perseguitato con richieste di pagamento dal vecchio
gestore, anche per periodi in cui il servizio è stato
fornito dal nuovo; b) da ritardi nel rilascio della linea da
parte del vecchio gestore. Per rendersi conto più
facilmente della gravità del fatto, per quanto riguarda il
caso a) sarebbe come se - essendo subentrato un nuovo
proprietario nell’appatramento in cui vivo in afffitto -
il vecchio proprietario continuasse a richiedermi il canone
anche dopo che io ho cominciato a pagarlo al nuovo
proprietario. Per il caso b) sarebbe come se, avendo io
affittato un alloggio, mi trovassi di fronte a una porta
chiusa, il cui acceso mi è inibito perché il nuovo
proprietario non ha la chiave e non è in grado di ottenerla
dal vecchio proprietario. Credo proprio che quest’ultIma
fattispecie, in cui mi sono imbattuto personalmente, dia
molto da pensare dal punto di vista legale. Non è che i
gestori vendano un servizio che non è pienamente nella loro
disponibilità? AGCOM non ha niente da dire a questo
proposito?
28 novembre 2017 12:40 - mauriserra
Salve,sono Serra Maurizio,dopo due anni che non lo
ricevevo,ecco l'ultimo sollecito della Digitalshop
http://www.digitalshopitalia.it/.
Sono riuscito a parlare con il titolare Pasquetto Germano e
lui non vuole sentirne, a suo dire bisogna pagare e
basta.Sappiate che la paytv in questione una volta scaduto
l'abbonamento annuale,oscurò le trasmissioni ed il
rivenditore,all'epoca la Eurocom, pretese per tacito assenso
secondo contratto sottoscritto il pagamento dei
successivi.Il primo sollecito mi pervenne pensate dopo ben
tre anni ed io trovandomi una cifra vicina ai 500
euro,rifiutai il pagamento.Oggi mi ritrovo a dover pagare
3300 euro e vi dico che sono tantissimi i casi simili.
Con tutti i problemi che ci sono in Italia e io artigiano in
particolare,cosa fanno loro?,per una semplice smart card
all'epoca strapagata,non restituita e per dimenticanza non
disdetta,chiedono cifre folli a tutti dal lontano 1998!!!
Io continuo a non pagare...
Grazie
Per contatti 328 7173939
29 luglio 2011 5:23 - v.martini
@ xelex
Se fosse così facile come dici, non ci sarebbe bisogno ne
del tuo aiuto, ne tanti segnalerebbero sul sito ADUC e
simili, le difficolta' incontrate.
Inoltre se scrivi "guarda non e' affatto così" dovresti
anche scrivere a cosa ti stai riferendo, visto che in
discussione siamo solo io e il cliente.
Quindi o reputi falsa la disavventura che il cliente ha
raccontato o non reputi corrette le mie considerazioni a
riguardo.
In ambo i casi, visto che ti offri (spesso) di dare una
mano, dovresti dare spiegazioni di cio' che scrivi,
soprattutto per non perdere in credibilita'.
28 luglio 2011 12:08 - xelex
ciaoo guarda nn è affatto cosi passare a telecom oggi è
molto più facile kmq se volete un mano io sn un operatrice
telecom potete contattarmi a qst ndirizzo
[email protected]
28 luglio 2011 4:44 - v.martini
Principalmente la problematica nasce dal fatto che oggi
rientrare in Telecom e' sempre piu' complesso in quanto
altro gestore non intende mollare la presa, facendo di fatto
ostruzionismo ed obbligando il cliente ad optare per un
numero nuovo, al posto della migrazione dello stesso numero.
Facendo pero' un numero nuovo, il vecchio doveva
necessariamente essere cessato. Cosa che il venditore
chiaramente non ha fatto. Se si trattava di MIGRAZIONE, la
disdetta era insita nel passaggio (la migrazione e'
possibile solo a fronte della disdetta). Trattandosi di
numero nuovo, e non avendo infostrada ricevuto da parte Sua
la cessazione, quanto Le chiedono e' giusto.
Purtroppo e' stato negligente il venditore, che non ha fatto
quanto promesso (cosa che comunque non poteva fare, in
quanto non puo' cessare lui un contratto a Suo nome).
Tecnicamente ha ragione infostrada.
In conciliazione fara' presente il grave ostruzionismo che
Le hanno fatto dal quale e' dipesa la scelta di un numero
nuovo. Con buona probabilita' visti i fatti, Le storneranno
le fatture. Segnali anche ad AGCOM le difficolta' incontrate
per la migrazione.