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18 dicembre 2017 22:58 - rossi1966
Sul sito Agcom trovate anche in formato pdf:

I DIRITTI DEI CONSUMATORI
NEL MERCATO DEI SERVIZI
DI COMUNICAZIONE ELETTRONICA ( scritto molto bene e di facile lettura)così facciamo sentire la nostra voce, denunciando sopprusi all' Antitrast e all' Agcom

Un nuovo progetto dell’Autorità per
favorire l’utilizzo corretto e consapevole
degli strumenti del nostro futuro.
Comunicare, senza problemi.
Questo è stato l’obiettivo che l’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni ha
costantemente perseguito, in particolare a partire dall’istituzione nel 2006 della Direzione
Tutela dei Consumatori, attraverso un costante impegno verso la tutela dell’utenza e
l’approvazione di numerose delibere che hanno migliorato la trasparenza complessiva del
mercato delle comunicazioni elettroniche, in continua evoluzione tecnologica fin dalla sua
liberalizzazione.
L’Autorità, inoltre, ha promosso annualmente sempre nuove iniziative dedicate ai
consumatori, come il Contact Center, un servizio multicanale al numero verde 800.18. 50. 60
per rispondere a domande, dare informazioni, ricevere segnalazioni, al quale si aggiunge da
oggi: “I DIRITTI DEI CONSUMATORI NEL MERCATO DEI SERVIZI DI COMUNICAZIONE
ELETTRONICA”.
Questo testo vuole essere uno strumento, continuamente aggiornato e di facile
consultazione, tramite il quale il consumatore possa agevolmente conoscere, per tutti i
servizi che quotidianamente utilizza, quali sono le regole previste dall’Autorità per tutelarlo e
quali diritti, quindi, possa far valere nei confronti degli operatori.
Solo, infatti, la completa conoscenza delle disposizioni regolamentari può consentire, ad ogni
singolo utente, il consapevole esercizio dei propri diritti.
Uno strumento che certamente sarà utile anche a tutte le delegazioni sul territorio delle
Associazioni dei Consumatori, con le quali l’Autorità collabora quotidianamente per far
conoscere agli utenti le diverse forme di tutela definite dall’Autorità e assicurare una
corretta e trasparente concorrenza.
Corrado Calabrò
Presidente
Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni
18 dicembre 2017 22:52 - rossi1966
Parma, 31 agosto 2017 – Come noto, è entrato in vigore il testo del cosiddetto Decreto Concorrenza che introduce molte novità nel mondo dei consumatori.


COSA CAMBIA NELLA TELEFONIA CON IL DDL CONCORRENZA


PIÙ CHIAREZZA SUI COSTI DI DISMISSIONE

Nella parte relativa ai costi di dismissione, all’interno del Comma 3, si aggiunge che i costi relativi al recesso o al trasferimento dell’utenza sono commisurati al valore del contratto e ai costi reali sopportati dall’azienda, e comunque rese note al consumatore in fase di pubblicizzazione dell’offerta e in fase di sottoscrizione del contratto, nonché comunicate in via generale all’Autorità esplicitando analiticamente la composizione di ogni voce e la rispettiva giustificazione economica

È un bene che debbano essere specificati nel dettaglio i costi di disattivazione. L’obbligo di mandare resoconto analitico e giustificato dei costi all’AGCOM è una novità: di fatto fino a questo momento l’AGCOM dava solo contezza dell’esistenza di costi di disattivazione, che dovevano essere quelli indicati in contratto, ma non veniva specificato il dettaglio (esistevano già le linee guida dell’Agcom sul punto ma non erano osservate)



RECESSO SEMPLIFICATO E ONLINE

Si aggiunge il comma 3-bis: le modalità di recesso e cambio gestore devono essere semplici e seguire le medesime forme utilizzate al momento dell’attivazione. Devono prevedere modalità telematiche per il recesso e il cambio gestore.

Fino a questo momento la disdetta aveva validità solo se inviata per raccomandata a/r o Pec; adesso viene introdotta per legge la possibilità di utilizzare altri canali. L’importante è che la modalità telematica utilizzata permetta al consumatore di dimostrare l’invio della disdetta o della comunicazione di cambio gestore, fondamentale in caso di controversia.



REGOLE PER LE PENALI SUI CONTRATTI

Si aggiunge il comma 3-ter: si stabilisce per legge che i contratti con operatori di telefonia e di comunicazioni elettroniche che comprendono offerte promozionali di fornitura di beni e servizi non possono avere durata superiore a 24mesi. E nel caso di risoluzione anticipata, si applicano i medesimi obblighi informativi e limiti agli oneri previsti dal comma 3 terzo periodo (primo punto). Gli eventuali e relativi costi devono essere equi, commisurati al valore del contratto e alla durata residua della promozione offerta.

Secondo una già in vigore interpretazione dell’AGCOM, finora in caso di risoluzione anticipata di un contratto che prevedeva sconti con vincolo contrattuale, era possibile prevedere penali (es: restituzione sconti fruiti). Con questo articolo, invece, si regolamentano tali penali e si specifica che i costi devono essere chiari ed evidenti al momento della stipula e commisurati al valore del contratto e della durata residua della promozione. Così non possono essere applicate penali altissime e prive di regole come talvolta è avvenuto finora.



STOP AI SERVIZI NON RICHIESTI

Si aggiunge il comma 3-quater: in caso di addebiti da parte di terzi, i gestori hanno l’obbligo di acquisire la prova del consenso espresso del cliente. È vietato prevedere la possibilità per il consumatore di ricevere servizi in abbonamento (da parte dello stesso operatore o di terzi) senza previo consenso espresso e documentato.

Finalmente per attivare servizi aggiuntivi deve essere presente il consenso espresso dell’utente. Sicuramente è un adempimento in più anche per l’utente, ma lo tutela da tutti quei servizi non richiesti, spesso da parte di terzi, che sono spesso oggetto di controversia, soprattutto quando si parla di servizio dati (internet).
13 dicembre 2017 15:15 - GKIM48
Credo che il problema della migrazione verso un nuovo gestore debba essere seriamente affrontato da AGCOM. Non è concepibile che un gestore attivi un nuovo contratto con un nuovo cliente senza che questo abbia la certezza: a) di non essere perseguitato con richieste di pagamento dal vecchio gestore, anche per periodi in cui il servizio è stato fornito dal nuovo; b) da ritardi nel rilascio della linea da parte del vecchio gestore. Per rendersi conto più facilmente della gravità del fatto, per quanto riguarda il caso a) sarebbe come se - essendo subentrato un nuovo proprietario nell’appatramento in cui vivo in afffitto - il vecchio proprietario continuasse a richiedermi il canone anche dopo che io ho cominciato a pagarlo al nuovo proprietario. Per il caso b) sarebbe come se, avendo io affittato un alloggio, mi trovassi di fronte a una porta chiusa, il cui acceso mi è inibito perché il nuovo proprietario non ha la chiave e non è in grado di ottenerla dal vecchio proprietario. Credo proprio che quest’ultIma fattispecie, in cui mi sono imbattuto personalmente, dia molto da pensare dal punto di vista legale. Non è che i gestori vendano un servizio che non è pienamente nella loro disponibilità? AGCOM non ha niente da dire a questo proposito?
28 novembre 2017 12:40 - mauriserra
Salve,sono Serra Maurizio,dopo due anni che non lo ricevevo,ecco l'ultimo sollecito della Digitalshop http://www.digitalshopitalia.it/.
Sono riuscito a parlare con il titolare Pasquetto Germano e lui non vuole sentirne, a suo dire bisogna pagare e basta.Sappiate che la paytv in questione una volta scaduto l'abbonamento annuale,oscurò le trasmissioni ed il rivenditore,all'epoca la Eurocom, pretese per tacito assenso secondo contratto sottoscritto il pagamento dei successivi.Il primo sollecito mi pervenne pensate dopo ben tre anni ed io trovandomi una cifra vicina ai 500 euro,rifiutai il pagamento.Oggi mi ritrovo a dover pagare 3300 euro e vi dico che sono tantissimi i casi simili.
Con tutti i problemi che ci sono in Italia e io artigiano in particolare,cosa fanno loro?,per una semplice smart card all'epoca strapagata,non restituita e per dimenticanza non disdetta,chiedono cifre folli a tutti dal lontano 1998!!!
Io continuo a non pagare...
Grazie
Per contatti 328 7173939
29 luglio 2011 5:23 - v.martini
@ xelex
Se fosse così facile come dici, non ci sarebbe bisogno ne del tuo aiuto, ne tanti segnalerebbero sul sito ADUC e simili, le difficolta' incontrate.
Inoltre se scrivi "guarda non e' affatto così" dovresti anche scrivere a cosa ti stai riferendo, visto che in discussione siamo solo io e il cliente.
Quindi o reputi falsa la disavventura che il cliente ha raccontato o non reputi corrette le mie considerazioni a riguardo.
In ambo i casi, visto che ti offri (spesso) di dare una mano, dovresti dare spiegazioni di cio' che scrivi, soprattutto per non perdere in credibilita'.
28 luglio 2011 12:08 - xelex
ciaoo guarda nn è affatto cosi passare a telecom oggi è molto più facile kmq se volete un mano io sn un operatrice telecom potete contattarmi a qst ndirizzo [email protected]
28 luglio 2011 4:44 - v.martini
Principalmente la problematica nasce dal fatto che oggi rientrare in Telecom e' sempre piu' complesso in quanto altro gestore non intende mollare la presa, facendo di fatto ostruzionismo ed obbligando il cliente ad optare per un numero nuovo, al posto della migrazione dello stesso numero.
Facendo pero' un numero nuovo, il vecchio doveva necessariamente essere cessato. Cosa che il venditore chiaramente non ha fatto. Se si trattava di MIGRAZIONE, la disdetta era insita nel passaggio (la migrazione e' possibile solo a fronte della disdetta). Trattandosi di numero nuovo, e non avendo infostrada ricevuto da parte Sua la cessazione, quanto Le chiedono e' giusto.
Purtroppo e' stato negligente il venditore, che non ha fatto quanto promesso (cosa che comunque non poteva fare, in quanto non puo' cessare lui un contratto a Suo nome).
Tecnicamente ha ragione infostrada.
In conciliazione fara' presente il grave ostruzionismo che Le hanno fatto dal quale e' dipesa la scelta di un numero nuovo. Con buona probabilita' visti i fatti, Le storneranno le fatture. Segnali anche ad AGCOM le difficolta' incontrate per la migrazione.
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