legge 1228 del 1954
art. 2
E' fatto obbligo ad ognuno di chiedere per se' e per le
persone sulle quali esercita la patria potesta' o la tutela,
la iscrizione nell'anagrafe del Comune di dimora abituale e
di dichiarare alla stessa i fatti determinanti mutazione di
posizioni anagrafiche, a norma del regolamento, fermo
restando, agli effetti dell'articolo 44 del Codice civile,
l'obbligo di denuncia del trasferimento anche all'anagrafe
del Comune di precedente residenza.