Rinegoziazione: cambiano solo le condizioni (tasso di
interesse e piano di ammortamento). Il resto rimane
intatto.
Surroga: si può fare anche per i mutui cartolarizzti. Zero
costi per il cliente, nemmeno per l'estinzione anticipata, e
da quel momento valgono le condizioni del nuovo mutuo.
Estinzione anticipata: valgono le clausole del mutuo, ma se
prima casa sono poi entrate in vigore nel 2006 le nuove
regole.
5 ottobre 2019 12:05 - giuria
Ok, ma cosa avviene in caso di richiesta di rinegoziazione,
surroga? E che ne è dell'opzione (a pagamento) di
estinzione anticipata del mutuo?
In pratica, il CONTRATTO di mutuo (sottoscritto alla
presenza del notaio) che si ha con la Banca "originale" è
ancora valido?
Grazie
Giuria