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21 dicembre 2018 11:13 - Corrado T
Oggetto: Diritto all’assistenza in caso di cancellazione del volo notificata in anticipo

Buongiorno, voglio condividere con voi questa esperienza dai risvolti sconcertanti.
Dopo l’acquisto di un volo andata e ritorno per l’Ucraina, con un anticipo di 3 settimane rispetto al volo di ritorno, la compagnia aerea mi notifica che il volo è stato cancellato, proponendomi il rimborso o un volo alternativo due giorni dopo quello originariamente programmato.
Siccome non ho la possibilità di rinunciare il viaggio e siccome nel frattempo i costi dei voli sono aumentati, decido di accettare il volo alternativo.
Subito dopo vado a rivedermi il regolamento CE 261/2004 sui diritti del passeggero. In esso, senza possibilità di dubbi di interpretazione, è indicato che in casi come quello non è prevista la compensazione pecuniaria. Con la stessa chiarezza il regolamento indica però che, in casi di cancellazione, al passeggero spetta l’assistenza in termini di pasti, pernottamenti, trasferimenti aeroporto – albergo e due chiamate telefoniche, in relazione al tempo di attesa del volo alternativo.
Poiché la compagnia aerea rifiuta di erogare l’assistenza mi rivolgo per un parere a diverse associazioni di consumatori e infine anche all’ENAC. La cosa si fa interessante: le 3 associazioni dei consumatori che ho consultato mi confermano che avrei diritto all’assistenza nei termini ricordati. ENAC invece, in ben due conversazioni telefoniche mi da un parere diverso, basato su ragionamenti incomprensibili dal punto di vista del passeggero che subisce il disservizio. Secondo ENAC, riporto quanto indicato, l’assistenza si applica solo quando il passeggero è in aeroporto, per evitare, dicono loro, che gli aeroporti si riempiano di persone in attesa del volo alternativo.
Prima di proseguire con gli ulteriori dettagli forniti da ENAC, alcune annotazioni su questo primo aspetto:
- il regolamento CE 261/2004 in nessun punto indica un limite di applicabilità simile a quello indicato da ENAC; al contrario, l’articolo 2 punto a) che indica quali sono le condizioni nelle quali si applica il regolamento, chiarisce che, in caso di cancellazione, non è necessario che il passeggero si presenti all’accettazione (e, aggiungo io, è abbastanza ovvio, visto che se il volo è stato cancellato l’accettazione non avrebbe luogo);
- pur comprendendo che ENAC sia interessata a contribuire alla diminuzione del caos in aeroporto che potrebbe conseguire alla cancellazione di un volo, è evidente che questo obiettivo non può giustificare la negazione di un diritto del passeggero. In ogni caso, questo tipo di ragionamento nulla ha a che fare con il caso da me riportato, nel quale il passeggero viene avvertito in anticipo della cancellazione del volo.
Torno alla conversazione telefonica. Poiché quanto mi diceva telefonicamente il rappresentante di ENAC non mi convinceva, provo a proporgli questa domanda: ma quindi se una compagnia aerea si accorge con un certo anticipo (che nel mio caso la compagnia ha indicato con due settimane, anche se questo termine è indicato dal regolamento 261/2004 in relazione al tema della compensazione pecuniaria e non a quello dell’assistenza) che un volo non sarà per loro economicamente conveniente (cioè se non vende per lo stesso abbastanza biglietti) è libera di cancellarlo, proponendo ai passeggeri un volo successivo, che a questo punto sarò ovviamente più pieno (unendo i passeggeri di due voli, al netto delle rinunce)? La risposta del rappresentante ENAC mi ha sbalordito: secondo lui avevo capito esattamente il punto, la convenienza da parte della compagnia aerea. Cioè , se una compagnia aera propone un volo e poi si accorge che non è conveniente, può cancellarlo ed, aggiungo io, se lo fa con un certo anticipo, si assicura di non dovere nulla ai passeggeri.
C’è qualcosa che non torna; il regolamento CE 261/2004 dovrebbe tutelare i diritti del passeggero e viene invece interpretato come mezzo per diminuire il rischio di entrata delle compagnie aeree. Vi invito a leggere il regolamento per verificare se c’è un qualsiasi modo per arrivare all’interpretazione fornita da ENAC.
Concludo con un ulteriore elemento interessante; nella mia ricerca ho consultato diverse agenzie che si propongono di supportare specificamente i diritti del passeggero in caso di cancellazione di volo. Ne sono nate moltissime; se si cerca “rimborso cancellazione volo” su Internet viene proposto un lungo elenco. Risulta questo: tutte queste agenzie forniscono supporto nei casi in cui al passeggero spetta la cosiddetta ‘compensazione pecuniaria’, cioè un rimborso da parte della compagnia aerea. Nessuna di quelle che ho contattato invece fornisce supporto nei casi di negata assistenza nei termini che ho descritto. Eppure la situazione è la stessa, cancellazione del volo, ritardo, del volo, overbooking. Temo che la spiegazione di ciò derivi dall’atteggiamento di ENAC.
Qualcuno ha voglia di aggiungere altri elementi per capire?
Corrado Tamietti
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