COMMENTI
  (Da 1 a 6 di 6)  
4 maggio 2007 0:00 - Vincenzo Calabrese
In relazione a R.c.auto, mantenimento della classe di merito sul secondo veicolo, mi pare di capire che i vecchi contratti devono essere adeguati automaticamente dalle Compagnie di Assicurazioni, anche se la mia compagnia, per la mia 3 autovettura - assicurata in classe 14a perchè ho un figlio di 23 anni - sostiene che non si può applicare il dispositivo perchè è valido per i nuovi contratti e non per quelli in corso.
Se è così, il Legislatore non può intervenire, come nel caso dell' estinzione dei mutui pregressi, per eliminare la disparità di trattamento tra vecchie e nuove posizioni assicurative?
Grazie
1 maggio 2007 0:00 - Ahi bersani
Non alle nuove immatricolazioni ma ai nuovi contratti (ad esempio puoi anche acquistare un'auto usata, non necessariamente nuova).
Questa è la legge, non c'è alcun beneficio per chi era già assicurato.
1 maggio 2007 0:00 - Vincenzo
L'assicurazione online Linear mi ha appena inviato il rinnovo della seconda macchina senza tenere conto della classe di merito molto più bassa applicata alla mia prima macchina. La direzione Linear, però, è perentoria e mi conferma, senza mezzi termini, che la nuova legge è applicabile solo alle nuove immatricolazioni. Ma il decreto legge fa nessun riferimento a nuove immatricolazioni!? Non mi risulta.
5 marzo 2007 0:00 - Leonardo Caputo
Anche se il decreto legge è entrato in vigore dalla data della sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, nessuna assicurazione lo rispetta. Mi sa che dobbiamo aspettare la sua canversione in legge, speriamo che avvenga presto
5 marzo 2007 0:00 - filomena d'angelo
Dovrei assicurare una terza macchina, ho due macchine in prima classe, devo aspettare che passino 60 gg. dal decreto, oppure, già da ora posso ottenere l'inserimento della prima classe nella terza autovettura? Grazie
15 febbraio 2007 0:00 - Daniele Orsenigo
Contratti di telefonia, internet o pay-tv, chiusura e passaggio ad altri operatori in massimo trenta giorni

Mi sembra molto importante chiarire se tale disposizione si riferisca anche ai vecchi contratti già in essere. Ovvero se i contratti di telefonia o ADSL che hanno durata di un anno e vanno disdettati almeno due mesi prima della scadenza ne siano soggetti.

Ossequi,
D. Orsenigo
  COMMENTI
  (Da 1 a 6 di 6)